Adempimenti

Psicologi e ottici: spese distinte dai bonus nei dati per la precompilata

Un decreto dell’Economia stabilisce che le informazioni al sistema Tessera sanitaria vadano trasmesse al lordo e al netto delle rispettive agevolazioni

di Marcello Tarabusi

Gli psicologi che inviano al sistema Ts le spese sanitarie dei pazienti dovranno trasmettere i dati al lordo e al netto del «bonus psicologo». Lo stesso vale per gli ottici, che dovranno evidenziare il «bonus occhiali» goduto dall’acquirente. Lo prevede un decreto del Mef datato 22 dicembre 2022 pubblicato il 12 gennaio 2023 in «Gazzetta Ufficiale» (si veda il precedente articolo «Spese sanitarie, invio dati semestrale anche nel 2023»).

Viene in particolare introdotta una modifica al decreto del 19 ottobre 2020 che disciplina il tracciato per la trasmissione delle spese sanitarie e veterinarie al sistema Ts, prevedendo che «per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al comma 1 sono comprensivi anche delle informazioni relative agli eventuali contributi riconosciuti dalla normativa vigente, riportate sui documenti fiscali».

La regola della trasmissione al netto dei contributi è dettata in via generale, ma in concreto per la scadenza del 31 gennaio prossimo si applicherà a due casi specifici:

• il «bonus psicologo» (articolo 1-quater, comma 3, Dl 228/2021), per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati iscritti all’albo degli psicologi nell’elenco degli psicoterapeuti, a favore di famiglie con Isee sotto i cinquantamila euro. È riconosciuto, in base a graduatoria, un importo fino a 50 euro per ogni seduta, entro un massimale compreso tra 200 e 600 euro per ogni beneficiario, a seconda del valore dell’Isee;

• il «bonus vista» (articolo 1, comma 438, legge 178/2020), un voucher una tantum da 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive da parte di membri di nuclei familiari con Isee sotto i diecimila euro.

Entrambi i benefici sono erogati sotto forma di contributo, presentando domanda tramite un applicativo web: per le lenti si passa da un’App dedicata sul sito del ministero della Salute. Per la psicoterapia la procedura passa invece dal portale Inps.

Una volta acquisito il contributo, l’avente diritto ottiene dal sanitario (psicologo o ottico) uno sconto in fattura di pari importo e paga solo la differenza; l’importo scontato in fattura lo pagherà poi lo stato. La detrazione per spese sanitarie spetta solo sull’importo al netto del contributo, ma la fattura va emessa indicando separatamente l’intero corrispettivo spettante e l’ammontare effettivamente riscosso dal cliente. Il corrispettivo totale, che partecipa al calcolo del volume d’affari e dei ricavi, è infatti la somma delle diverse voci di spesa al lordo del contributo statale, che costituisce solo una forma di pagamento a carico di terzi (esattamente come quando si paga con buoni o voucher).

Per tale motivo, nelle Faq del sistema Ts viene indicato che lo psicologo o l’ottico, per documentare la prestazione per la quale è utilizzato il bonus, inviino alla precompilata la fattura (o scontrino) dell’importo totale, distinguendo l’importo versato direttamente dal contribuente (da inviare con codice «AP» per la psicoterapia e con codice «AD» per lenti e occhiali), da quello oggetto di bonus che deve essere trasmesso con il codice «AA» relativo ad altre spese.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©