Controlli e liti

Avviso bonario, notifica inesistente se l’indirizzo non è riferibile all’Agenzia

Per la Ctp Milano sanabilità esclusa se la Pec non è presente nei pubblici registri creati ad hoc

di Massimo Romeo

Notifica “inesistente” dell’avviso bonario se la Pec promana da un indirizzo non presente in alcun registro pubblico.

La “comunicazione di irregolarità” (avviso bonario) inviata da un indirizzo Pec non riconducibile alle Entrate, in quanto non presente nei pubblici registri previsti a tal fine dalla legge, è inesistente e non suscettibile di sanatoria (articolo 156 del Cpc). Ne consegue il vizio di motivazione della successiva cartella di pagamento emessa senza previo invio della comunicazione di irregolarità, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Così si pronuncia la Ctp Milano con la sentenza n. 2555/7/2021.

L’Ufficio, a seguito di controllo automatizzato, accertava a carico di una società l’omesso versamento Iva, le notificava la comunicazione di irregolarità (avviso bonario) e, successivamente, la relativa cartella di pagamento. Quest’ultima veniva impugnata dalla contribuente che ne chiedeva l’annullamento sia per inesistenza della notifica della prodromica comunicazione d’irregolarità sia per il fatto che la stessa cartella era stata allegata in formato pdf e non p7m.

I giudici accolgono le doglianze della contribuente considerando dirimente l’inesistenza della notificazione del prodromico avviso bonario. Il Collegio rileva che la comunicazione d’irregolarità era stata inviata dall’Ufficio da un indirizzo Pec non riconducibile all’Agenzia delle Entrate non essendo lo stesso presente nei pubblici registri previsti dalla legge (i giudici fanno riferimento al Reginde, il Registro generale degli indirizzi elettronici) e che, pertanto, la stessa era inesistente e non sanabile. Per la nullità derivata della successiva cartella di pagamento, la Ctp richiama la giurisprudenza della Suprema corte (ordinanza 20784/2020) che ha affermato il vizio di motivazione della cartella emessa senza previo invio della comunicazione di irregolarità: «la cartella esattoriale, ove non preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla legge 241/1990, articolo 3, e recepiti, per la materia tributaria, dalla legge 212/2000, articolo 7. (Cassazione 9799/2017 e 31270/2018). Come nel caso di specie, la mancanza di adeguata informazione del contribuente trovava ulteriore conferma nel mancato invio di previa comunicazione di irregolarità.

L’articolo 60 del Dpr 600/1973 prevede che, in deroga all’articolo 149-bis del Codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 68/2005, a mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec). Da tale disciplina, in ossequio al noto brocardo latino “lex specialis derogat generali”, non parrebbe emergere un obbligo dell’Ufficio tributario di utilizzare per la notifica degli atti un indirizzo Pec presente in uno dei registri pubblici.

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