Imposte

Barriere architettoniche, ascensori fuori misura leciti con il sì del sindaco

Il Dre Friuli Venezia Giulia, con l’interpello 908-355/2021, ha affrontato la delicata questione della rispondenza degli interventi al decreto 236/89.

di Saverio Fossati

Barriere architettoniche con il superbonus: ascensore legittimo anche senza misure minime se lo dice il sindaco. Parola di Dre Friuli Venezia Giulia, che con la risposta all’interpello n. 908-355/2021 ha affrontato la delicata questione della rispondenza degli interventi, ai fini delle agevolazioni fiscali, al decreto 236/89.

La domanda del contribuente riguarda una situazione frequentissima, dati i modelli costruttivi a dir poco disagevoli di gran parte del patrimonio immobiliare italiano. La legge di conversione del Dl 77/2021 ha infatti reso agevolabili con il super ecobonus da a gennaio 2021, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi «trainanti», anche gli interventi indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir, tra i quali rientrano quelli «finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi». Ma, come ha specificato, di recente il Mef, bisogna rispettare i requisiti del decreto 236/89, che impongono per gli ascensori misure adatta a contenere una carrozzina e spesso impossibili da rispettare in edifici ante 1989.

La Dre Friuli Venezia Giulia fa quindi presente che lo stesso decreto 236/89, all’articolo 7.5, prevede espressamente che, nel caso di interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell’articolo 1, comma 3 della legge 13/89, - sui requisiti minimi in sede di progettazione - delle deroghe alle norme dello stesso decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali e impiantistici. Lo stesso comma continua individuando l’organo competente alla valutazione tecnica e all’eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo: «Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo favorevole dell’ufficio tecnico o del tecnico incaricato dal Comune per l’istruttoria dei progetti».

Questa è appunto la via d’uscita dall’impasse: se il sindaco, considerando anche lo spirito della norma agevolativa, riconosce che l’intervento raggiunge comunque lo scopo, è conforme e quindi agevolabile. «Pertanto - conclude la Dre Friuli Venezia Giulia - , alla fine dei lavori dovrà essere realizzato un intervento che comporti l’effettiva rimozione delle barriere architettoniche nel rispetto delle normative tecniche recate dal D.M. n. 236 del 1989 e dal provvedimento abilitativo concedente la deroga prevista dall’art. 7.5;».

«È una interpretazione - spiega Luca Incoronato, responsabile sede nazionale Anacam - che sostenevamo da tempo (con riferimento alla possibilità di applicare l'Iva al 4%, (ma i presupposti interpretativi sono identici)». Le due associazioni di categoria degli installatori e manutentori di ascensori, Anacam e Anie-Assoascensori, stanno cercando di sensibilizzare il Mims sull'opportunità di mettere mano al decreto 236/89 «Dato è rimasto immutato dal lontano 1989 - conclude Incoronato - e non sembra più rispecchiare lo stato dell'arte del settore e si pone in contrasto con le direttive di prodotto dell'Unione europea e con le relative norme armonizzate».

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