Controlli e liti

Coltivatore diretto, movimenti bancari da ricondurre all’attività svolta

La tassazione su base forfettaria non costituisce l’unica disciplina tributaria applicabile ma solo la regola per la determinazione dei redditi agrari e dominicali, per cui operano le risultanze catastali

di Silvio Rivetti

Il soggetto che svolge attività agricola, ordinariamente tassato su base catastale, se sottoposto a indagini bancarie o ad accertamenti sintetici, non va esente dalla tassazione ordinaria in relazione ai maggiori imponibili che emergano da tali controlli. Lo precisa l’ordinanza 20877/2022 della Cassazione. Correggendo la pronuncia della Ctr favorevole al contribuente, la decisione della Suprema corte ribadisce il principio per cui la tassazione su base forfettaria dei soggetti agricoli non costituisce l’unica disciplina tributaria applicabile a questi ultimi, ma solo la regola per la determinazione dei redditi agrari e dominicali, per cui operano come parametri le risultanze catastali.

L’eventuale altra attività

Per la Cassazione, infatti, lo svolgimento in via ufficiale della sola attività agricola non impedisce, di per sé, al coltivatore diretto di esercitare anche un’eventuale attività commerciale non dichiarata: e perciò la giurisprudenza riconosce al Fisco la piena facoltà di fare ricorso, anche nei confronti di tali soggetti, a modalità di accertamento di tipo sintetico e alle indagini bancarie; ovvero a meccanismi di controllo in grado di far emergere capacità reddituali che, incompatibili col reddito agrario dichiarato, esulano dalla tassazione forfettaria di quest’ultimo e ricadono nell’ambito dell’imponibilità secondo le regole ordinarie.

I precedenti giurisprudenziali

In questa direzione, la sentenza in esame è tutt’altro che isolata, come dimostrano i numerosi precedenti giurisprudenziali in essa richiamati, che ammettono la rettifica delle dichiarazioni dei soggetti agricoli sia mediante il ricorso ai metodi sintetici, ai sensi dell’articolo 38 Dpr 600/1973 (che danno rilievo al possesso di elementi patrimoniali e a forme di investimento che, estranei alla dimensione reddituale dichiarata dal coltivatore, lasciano presumere che il reddito imponibile di quest’ultimo si compone di redditi ulteriori rispetto a quelli ritraibili dalla sola attività di conduzione dei fondi: Cassazione 3260/2019 e 9313/2020); sia mediante l’utilizzo delle indagini bancarie di cui all’articolo 32 del Dpr 600/1973, esperibili nei confronti della generalità dei contribuenti e non solo dei titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo (per costante insegnamento giurisprudenziale: Cassazione 34704/2019 e 16697/2016).

La dimostrazione dei redditi

A fronte di tali controlli, il contribuente che svolge l’attività agricola non potrà quindi limitarsi a sostenere che gli eventuali maggiori redditi individuati rientrano, sempre e in ogni caso, nell’ambito del reddito agrario forfettario, solo perché è questo il reddito dichiarato; ma sarà al contrario tenuto a rendere dimostrazione, in caso di accertamento sintetico, che i redditi ritratti dalla sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita (oppure che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili, o separatamente tassati: come chiarito anche dalle pronunce della Cassazione 19557/2014 e 34704/2019); oppure, nel caso dell’esperimento delle indagini bancarie, che ciascuna delle operazioni su conto corrente evidenziate è riconducibile all’attività agricola svolta, e come tale tassabile secondo i relativi criteri forfettari (applicandosi invece la presunzione legale d’imponibilità delle operazioni non giustificate: Cassazione 11268/2018).

Il soggetto agricolo, quindi, solo perché tale non va esente dalle forme di controllo fiscale applicabili alla generalità dei contribuenti, né dal rispetto degli oneri di prova contraria che, soli, possono escludere le tassazione in via ordinaria.

Questo articolo è realizzato da uno degli autori del Modulo24 Accertamento e riscossione del Gruppo 24 Ore.

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