Adempimenti

Da ricalcolare usufrutti e nude proprietà

Saggio di interesse applicabile sui crediti esigibili e liquidi

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di Angelo Busani

L’aumento del tasso di interesse legale fino alla soglia dell’1,25 per cento dal 1° gennaio 2022 vale anzitutto per i crediti liquidi ed esigibili (articolo 1282 del Codice civile), cioè determinati nel loro ammontare e il cui pagamento non sia impedito da termini a favore del debitore o da condizioni sospensive: infatti, questi crediti producono interessi, di diritto, appunto nella misura legale.

Il saggio legale si applica anche agli interessi “compensativi”, vale a dire quelli che spettano al venditore (articolo 1499 del Codice civile), sul prezzo pattuito, anche se non ancora esigibile, nel caso in cui il bene venduto, e consegnato al compratore, produca frutti o altri proventi.

Producono interessi in misura legale anche i crediti di somme per i quali sia pattuita la fruttuosità, senza che i contraenti ne abbiano stabilita la misura: lo afferma l’articolo 1282, comma 2, del Codice civile.

Quanto agli interessi «moratori» (esigibili a seguito della costituzione in mora del debitore), sono dovuti, dal giorno della mora, nella misura legale, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver subito alcun danno. Se tuttavia, prima della mora, erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa superiore misura (articolo 1224 del Codice civile).

Il cambiamento della misura degli interessi legali avrà un impatto anche sul calcolo del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà che è appunto basato su tale parametro: puntualmente, tra qualche giorno un provvedimento delle Entrare andrà ad aggiornare i coefficienti per questo calcolo, contenuti nel “prospetto” allegato al dpr 131/1986, il testo unico dell’imposta di registro.

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