Controlli e liti

Il cessionario non può definire la cartella per debiti del cedente

Non è oggetto di pace fiscale l’atto di riscossione riconducibile al venditore

Non rientra nell’ambito di applicazione della definizione agevolata ex articolo 6 del Dl 119/2018 la lite relativa alla cartella di pagamento notificata al cessionario di azienda per la riscossione di debiti erariali riferibili al cedente. Ciò in quanto si tratta di una lite avente a oggetto un mero atto di riscossione. Sono le conclusioni cui è giunta la Ctr della Lombardia (presidente Labruna, relatore Chiametti) con la sentenza n. 2904/3/2021.

A seguito di una cessione azienda, la società cessionaria riceve, in qualità di soggetto solidalmente obbligato (ex articolo 14 del Dlgs 472/1997), due cartelle di pagamento recanti l’iscrizione a ruolo di debiti erariali riferibili alla società cedente. Dalle iscrizioni a ruolo emerge che si tratta di somme dovute dalla società cedente a seguito di sentenze di merito che avevano confermato in via definitiva taluni avvisi di accertamento ricevuti dalla società stessa.

La società cessionaria impugna le cartelle di pagamento, facendo valere anche vizi di merito della pretesa fiscale (inapplicabilità dell’articolo 14 del Dlgs 472/1997). Ciò, sul presupposto che le cartelle costituiscono l’unico atto portato alla propria conoscenza, non avendo ricevuto notifica degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della cedente.

Nelle more del giudizio, entra in vigore l’istituto della definizione agevolata delle liti (articolo 6 del Dl 119/2018), cui la società cessionaria accede per la definizione della controversia sulle cartelle di pagamento. L’ufficio, però, emette un provvedimento di diniego della richiesta di accesso alla pace fiscale, ritenendo che la lite instaurata dal cessionario non verte su un atto impositivo ma su un mero atto di riscossione, dato che - ai sensi del richiamato articolo 14 - il cessionario risponde dei debiti fiscali riferibili al cedente solamente in executivis.

La società lamenta l’illegittimità del provvedimento di diniego, sostenendo che il contribuente può avvalersi della definizione agevolata qualora abbia impugnato il ruolo e/o la cartella di pagamento, assumendo di non avere ricevuto una valida notifica del prodromico avviso di accertamento, come avvenuto nella fattispecie in esame.

La Ctr rigetta la tesi della società. Secondo il collegio, è ammessa la definizione agevolata delle controversie contro le cartelle di pagamento nelle ipotesi in cui queste devono essere precedute da un atto impositivo di cui il contribuente lamenti l’omessa/invalida notifica. Nel caso oggetto del giudizio, le cartelle di pagamento notificate alla società cessionaria sono atti di mera riscossione, perché emesse solamente per azionare la responsabilità solidale prevista a tutela della riscossione dall’articolo 14 del Dlgs 472/1997. Pertanto, la cessionaria non doveva ricevere la notifica degli avvisi di accertamento, correttamente emessi nei confronti della sola società cedente. Su queste basi, concludono i giudici, la controversia promossa dal cessionario contro le cartelle di pagamento emesse ai sensi del richiamato articolo 14 è esclusa dalla definizione agevolata.

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