Controlli e liti

Telefisco 2022, le risposte del Mef su riscossione coatta e contenzioso

Ecco le risposte dell’agenzia delle Entrate presentate a Telefisco 2022 ad alcuni quesiti in materia di bonus edilizi. Si tratta di una selezione dei tanti chiarimenti forniti durante il convegno annuale da parte delle Entrate, Mef e Gdf interamente consultabili su Nt+Fisco.

1 - I solleciti di pagamento e le competenze Ader

Secondo una tesi proveniente da ambienti dell’agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), in caso di affidamento del servizio di riscossione coattiva all’agente nazionale, questo non sarebbe tenuto a inviare i solleciti di pagamento previsti dal comma 795 della legge 160/2019 ma deve provvedere direttamente il Comune. La tesi si basa su una lettura non condivisibile del comma 795 che individua negli “enti” i soggetti tenuti ad inviare i solleciti, limitando la portata applicativa agli enti (Comuni, eccetera) diversi dall’Ader, non considerando peraltro che anche l’Ader è un ente. Si chiede di voler confermare che la dizione “enti” sia da interpretare in maniera generalizzata, riferita cioè a tutti i soggetti che svolgono l’attività di riscossione coattiva, compresa l’Ader.

Occorre considerare che il comma 785 dell’articolo 1 della legge 160/2019 prevede espressamente che: «In caso di affidamento, da parte degli enti, dell’attività di riscossione delle proprie entrate all’agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792».

Pertanto si deve argomentare, sulla base di una lettura testuale delle norme, che il comma 795, non essendo richiamato dal comma 785, non può essere applicato all’Ader. Alla medesima conclusione si perviene dall’analisi delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 792 e 795 della legge 160/2019.

L’articolo 1, comma 792, lettera b) della legge 160/2019 prevede che l’atto di accertamento esecutivo emesso dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del Dlgs 446/1997 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e che, «decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata». Il comma 795 stabilisce che: «Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l’atto di cui al comma 792 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell’atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive». Dalle richiamate disposizioni si evince che il sollecito di pagamento è effettuato prima dell’attivazione della procedura esecutiva e, quindi, prima che il carico venga affidato al soggetto che effettua l’esecuzione forzata. Pertanto, anche le richiamate disposizioni portano a ritenere che il sollecito debba essere effettuato dai soggetti che emettono l’atto di accertamento.

2 - Solleciti di pagamento: differenze e modi di invio

Relativamente al comma 795 della legge 160/2019, non è chiaro se per gli importi fino a 1.000 euro va emesso anche il sollecito previsto per gli importi fino ai 10.000 euro. Si ritiene che il sollecito relativo ai 10.000 euro ben può svolgere le stesse funzioni previste per il sollecito fino a 1.000 euro, tanto più che il primo deve essere inviato con modalità tracciabili (raccomandata, Pec, eccetera), diversamente dal secondo, che può anche essere mandato con posta ordinaria. In sostanza, per i solleciti da 1.000 fino a 10.000 euro non è prevista alcuna deroga circa le modalità di invio, per cui il silenzio dovrebbe essere interpretato nel senso che il sollecito va inviato con modalità tracciabili. Si chiede conferma della lettura proposta.

Il comma 795 prevede espressamente l’invio del sollecito per gli importi fino a 10.000 euro; ciò vale quindi anche per gli importi fino a 1.000.Per quanto riguarda le modalità di invio del sollecito, il comma 544 dell’articolo 1 della legge 228/2012 in effetti prevede che lo stesso possa essere inviato mediante posta ordinaria. Ciò però non preclude all’ente impositore, laddove lo ritenga opportuno e più garantista, optare per altre forme di comunicazione.

3 - Attestazione di conformità della sentenza della Ctr

Come si attesta la conformità della sentenza della Ctr per uso Cassazione? Dal 31 marzo 2021 è operativo in via facoltativa il servizio di trasmissione telematica degli atti processuali di parte (Pct) presso la Corte di cassazione, con la conseguenza che ricorso e fascicolo sono depositati telematicamente. L’articolo 369 del Cpc prevede con il ricorso il deposito della copia autentica della sentenza. Le sentenze della Ctr estraibili dal Sigit non hanno ancora tutte lo stesso formato (alcune native analogiche, firmate di pugno e poi rese digitali tramite scansione, altre native digitali e firmate digitalmente). L’attestazione di conformità del difensore è sempre la medesima a prescindere che la sentenza sia nativa analogica o nativa digitale?

In alternativa al tradizionale rilascio di copia conforme da parte delle segreterie delle Commissioni tributarie, l’articolo 25-bis del Dlgs 546/92 ha consentito la possibilità per il difensore di attestare la conformità all’originale degli atti processuali, ivi compresi i provvedimenti giurisdizionali, presenti nel fascicolo informatico, siano essi nativi digitali ovvero digitalizzati successivamente. Si ricorda che tale possibilità era stata già prevista nel processo civile telematico dall’articolo 16 bis, comma 9-bis, del Dl 179/12, convertito dalla legge 221/2012. Il legislatore, ai fini dell’attestazione di conformità, non prevede nessun distinguo tra provvedimento nativo digitale o analogico. Il citato articolo 25-bis, al comma 2, stabilisce che il potere di attestazione di conformità «è esteso, anche per l’estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163». Quanto, invece, alla modalità di attestazione del provvedimento giurisdizionale richiamato dall’articolo 369 del Cpc, le regole contenute nell’articolo 25-bis del Dlgs 546/92 sono applicabili anche all’attestazione di conformità della sentenza tributaria, presente nel fascicolo informatico di merito, e impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione. A tal proposito, è opportuno rilevare la posizione assunta dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo la quale la disciplina sopradescritta riguarda non solo nei ricorsi nativi digitali ma anche le ipotesi nelle quali la decisione impugnata si trovi in ambiente digitale. Infatti, ai fini del deposito della decisione in copia autentica, in base all’articolo 369, secondo comma, n. 2., del Cpc, il difensore può giovarsi del potere di autentica «purché […] attesti trattarsi di atto contenuto nel fascicolo informatico di ufficio, perché originariamente digitale ovvero perché digitalizzato dal cancelliere» (Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 8312/2019, che richiama la sentenza 22438/2018; nello stesso senso la recente ordinanza della Cassazione 6651/2020).

4 - I soggetti autorizzatiad attestare la sentenza

Chi attesta la conformità della sentenza della Ctr per uso Cassazione? Spesso l’avvocato cassazionista che firma il ricorso per cassazione non è il difensore che ha assistito il contribuente nei gradi di merito o non è il difensore domiciliatario al quale è stata notificata la sentenza. Chi deve procedere all’attestazione di conformità della sentenza estratta da Sigit: l’avvocato cassazionista o il professionista domiciliatario/che ha seguito i procedenti gradi di giudizio?

Il potere di attestazione di conformità della sentenza oggetto di impugnativa in Corte di Cassazione spetta al difensore che instaura il giudizio di legittimità.Laddove tale difensore sia il medesimo di quello che ha proposto il ricorso di merito, si fa presente che l’attestazione di conformità del provvedimento impugnato potrà essere effettuata secondo l’articolo 25-bis del Dlgs 546/92, atteso che il medesimo difensore accede al fascicolo digitale di merito nell’ambito dei servizi del Ptt; l’attestazione è esente dal pagamento dei diritti di copia.Qualora, invece, il difensore in Cassazione risulti essere un soggetto diverso da quello nominato nel giudizio di merito, l’attestazione di conformità sarà effettuata dallo stesso, previa registrazione al Sigit e successiva richiesta di accesso temporaneo al fascicolo processuale telematico mediante il servizio presente nel Ptt. In sostanza, una volta autorizzata la visione del fascicolo informatico di secondo grado da parte dell’ufficio di segreteria, il difensore di Cassazione potrà procedere all’autenticazione della copia della pronuncia oggetto di impugnativa estratta dal fascicolo digitale senza pagamento dei relativi diritti di copia. Resta ferma la possibilità per il difensore in Cassazione di richiedere la copia conforme della sentenza presso il competente ufficio di segreteria, previo pagamento dei diritti di copia dovuti.

5 - Ctp, Ctr e proroga delle udienze da remoto

La proroga al 31 marzo 2022 delle udienze da remoto nel processo tributario, contenuta nel Dl Milleproroghe, deve intendersi riferita solo alla possibilità di svolgimento delle udienze a distanza, ovvero anche alla previsione (udienza mediante trattazione scritta) contenuta nel comma 2 dell’articolo27 Dl 137/2020, nel caso in cui non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto?

L’articolo 27 del Dl 137/2020, convertito dalla legge 17/2000, e successive modificazioni, è una disposizione di natura emergenziale, diretta a far fronte alle difficoltà derivanti dalla situazione pandemica ancora in corso.L’articolo 16, comma 3, del Dl 228/2021 (decreto Milleproroghe 2022) ha ulteriormente prorogato la citata disciplina emergenziale fino al 31 marzo 2022. La proroga non riguarda solo la possibilità dei presidenti delle Commissioni tributarie di autorizzare lo svolgimento delle udienze a distanza, ma anche l’alternativa della trattazione scritta, qualora, pur essendo stata richiesta la discussione pubblica, non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto. A conferma di tale interpretazione, si evidenzia che nella relazione illustrativa al decreto si specifica come l’ordinario svolgimento delle udienze viene derogato ai fini del contenimento pandemico, con la possibilità di procedere mediante collegamento da remoto o scambio di note scritte. Pertanto, la proroga non potrebbe che riguardare proprio l’intera disciplina dell’articolo 27 del Dl 137/2020, convertito dalla legge 17/2020, comprendente anche l’udienza “cartolare”. Si ricorda, del resto, che nel processo tributario l’udienza a distanza è prevista, anche al di fuori del contesto emergenziale, quale ordinaria modalità di celebrazione di tutte le udienze dall’articolo 16, comma 4, del Dl 119/2018, convertito dalla legge 136/2018, e successive modificazioni. La concreta attivazione dell’udienza a distanza è avvenuta con la emanazione del decreto direttoriale dell’11 novembre 2020, che ha individuato le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto.

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