Come fare perAdempimenti

Versamenti degli eredi, entro il 30 dicembre le imposte del defunto

di Paola Bonsignore e Agnese Menghi

  • Quando Entro il 30 dicembre 2022

  • Cosa scade Versamento delle imposte del defunto da parte degli eredi

  • Per chi Eredi di persone decedute dopo il 28 febbraio 2022

  • Come adempiere Modello F24 direttamente o per intermediario abilitato, con codici tributo

1In sintesi

Entro il 30 dicembre gli eredi di persone decedute posteriormente al 28 febbraio 2022, che presentano le dichiarazioni per conto del de cuius , devono versare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, senza maggiorazione; e dell’Iva relativa al 2021 risultante dalla dichiarazione annuale del soggetto deceduto, maggiorata dello 0,40% per mese o sua parte per l’intervallo 16 marzo-16 giugno 2022.

L’articolo 65, comma 3, del Dpr 600/1973 prevede che «tutti i termini pendenti alla data della morte di un contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione … sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi».

Tale disposizione determina, di conseguenza, anche lo slittamento al 30 dicembre 2022 dei termini per il pagamento delle imposte dovute dagli eredi per le persone decedute successivamente al 28 febbraio 2022.

Va, dunque, presentato il modello F24 direttamente (utilizzando i servizi F24 web o F24 online dell’agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.

2La presentazione della dichiarazione

Tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi vi sono anche gli eredi del de cuius, i quali hanno l’obbligo di dichiarare i redditi da questo prodotti nell’anno precedente il decesso, se la presentazione non è avvenuta ad opera del defunto, nonché relative all’anno in cui è avvenuto l’evento, al fine di assolvere in luogo di tale soggetto gli obblighi tributari.

Tale adempimento, relativamente ai redditi prodotti nel 2021, poteva essere assolto presentando:
• il modello 730/2022, entro lo scorso 30 settembre;
• il modello Redditi PF 2022, entro lo scorso 30 novembre.

Relativamente al primo modello gli eredi potevano accedere alla dichiarazione precompilata, in cui erano riportati i dati reddituali, gli oneri detraibili e deducibili, sostenuti dal defunto nel corso del 2021 e comunicati dai soggetti obbligati all’agenzia delle Entrate nonché tutti gli altri dati presenti in Anagrafe tributaria.

L’accesso alla precompilata avveniva secondo quanto stabilito nel provvedimento 173218 del 19 maggio 2022 dell’agenzia delle Entrate; vale a dire, l’erede firmatario della dichiarazione doveva richiedere l’abilitazione all’accesso dichiarando la propria condizione di erede:
• tramite il servizio reso disponibile nell’area riservata del sito dell’Ufficio, al quale poteva accedere con le proprie credenziali o Spid o Cns (ex articolo 47 Dpr 445/2000);
• recandosi personalmente presso gli Uffici territoriali dell’agenzia delle Entrate esibendo la documentazione attestante la condizione di erede;
• inoltrare la richiesta tramite Pec firmandola digitalmente o in forma analogica. In tale ultimo caso era necessario allegare un documento di riconoscimento.

Ottenuta l’autorizzazione, l’erede poteva accedere alla precompilata, visualizzarla, accettarla o modificarla. Eventuali, altri eredi autorizzati all’accesso, potevano solo visualizzare e stampare la dichiarazione visualizzata/modificata/inviata dall’erede firmatario.

Relativamente al modello Redditi, invece, si evidenzia che doveva essere inviato, in ogni caso, per i contribuenti che non possedevano i requisiti per presentare il modello 730 (ad esempio coloro che dovevano dichiarare redditi d’impresa, o possedevano immobili o attività finanziarie all’estero soggetti all’Ivie o all’Ivafe) o era scaduto il termine di presentazione di tale modello.

3Il pagamento delle imposte e i codici tributo

A seguito della presentazione della dichiarazione per conto del de cuius, nel caso ci fossero imposte da versare gli eredi devono provvedere anche al versamento del saldo.

Il termine di versamento delle imposte varia in funzione della data in cui è avvenuto il decesso. Infatti, nel caso in cui l’evento è avvenuto:
• nel corso del 2021, o entro il 28 febbraio 2022, le relative imposte dovevano essere versate secondo le scadenze ordinarie 30 giugno 2022 (o 22 agosto, con maggiorazione dello 0,40%, a seguito del differimento del termine cadendo il 30 luglio di sabato ed il 1° agosto nel termine feriale);
• dopo il 28 febbraio le relative imposte devono essere versate entro il 30 Dicembre 2022, senza alcuna maggiorazione, in base a quanto previsto dell’articolo 65, comma 3, Dpr 600/1973 e con la maggiorazione dello 0,40% per mese o sua parte per l’intervallo 16 marzo – 16 giugno 2022 se il debito riguarda l’Iva.

Il versamento dovrà essere eseguito tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell’agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato utilizzando i codici tributo che riportiamo di seguito.

4001 - Irpef saldo
3800 - Imposta regionale sulle attività produttive saldo
3801 - Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
3844 - Addizionale comunale all’Irpef - autotassazione - saldo - risoluzione 368/E del 12 dicembre 2007
4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato - articolo 19, comma 13, Dl 201/2011, e successive modifiche- saldo
4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello stato - articolo 19, comma 18, Dl 201/2011, e successive modifiche- saldo
4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate e qualificate
4040 - Imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio o da beni sequestrati
1842 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione - articolo 3, Dlgs 23/2011- saldo
1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - saldo - articolo 1, comma 64, legge 190/2014
1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità saldo - articolo 27, Dl 98/2011 conv. con modifiche, dalla legge 111/2011

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