I temi di NT+Modulo 24

Esenti Iva le lezioni online svolte nella regione di accreditamento

Rispettato il collegamento tra l’erogazione delle attività di formazione e l’ente che ha dato il via libera

di Cristina Lavezzari e Barbara Rossi

La risposta a interpello 25/2022 delle Entrate (si veda il precedente articolo) analizza il caso delle prestazioni didattiche rese da una società in modalità online, aventi le seguenti caratteristiche:

• presenza fisica del docente che impartisce le lezioni presso la sede operativa della società, accreditata presso la Regione in cui tale sede è collocata;

• presenza fisica di alcuni studenti nello stesso luogo in cui si trova il docente;

• fruizione online del corso di formazione da parte di altri studenti che, quindi, possono trovarsi fisicamente in una Regione diversa da quella che ha concesso l’accreditamento alla società.

Le argomentazioni

L’agenzia delle Entrate conferma, nel caso sottoposto alla sua attenzione, l’applicazione dell’esenzione Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 20), del Dpr 633/1972, fondando la sua conclusione sulle seguenti argomentazioni. Vediamole nel dettaglio.

1. I corsi didattici in questione, ancorché svolti online, vanno considerati, ai fini Iva, come prestazioni di insegnamento e non servizi elettronici, viste le specifiche modalità di svolgimento delle lezioni online, ossia in modalità sincrona, con la possibilità di interazione in tempo reale tra docente e studente (indipendentemente dal punto in cui si trova fisicamente il singolo studente). Al riguardo, si segnala che ai sensi del paragrafo 3, lettera j), dell’articolo 7 del Regolamento di esecuzione (Ue) del Consiglio 282/2011 non si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici: «i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto» (come si verifica nel caso analizzato nell’istanza di interpello, con la presenza fisica di un’insegnante in aula che interagisce anche gli studenti collegati a distanza). Al contrario, ai sensi della citata norma, si è in presenza di servizi elettronici, quando la fornitura dei servizi avviene attraverso Internet o una rete elettronica e la loro natura «rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione».

2. La società che organizza i corsi a distanza è accreditata presso la Regione nella quale si trova fisicamente il docente che impartisce le lezioni (che si trova nella sede operativa della scoietà istante), ossia presso la quale si considera svolta l’attività di didattica online. La società è, difatti, iscritta nell’elenco regionale degli Organismi autorizzati dalla Regione stessa a prestare attività didattiche.

3. La condizione, presupposta come sussistente nel caso di specie, che la società abbia ottenuto anche il riconoscimento della Regione allo svolgimento dello specifico corso. Elemento questo che unitamente all’accreditamento di cui al punto 2. consente di considerare soddisfatto il requisito del riconoscimento da parte di una pubblica amministrazione richiesto dalla norma (articolo 10, comma 1, n. 20), del Dpr 633/1972) nella sua attuale formulazione per consentire l’applicazione dell’esenzione alle attività didattiche svolte da soggetti pubblici.

Al riguardo, si sottolinea come l’agenzia delle Entrate, seguendo il proprio consolidato orientamento sul punto (cfr. risoluzione 53/E/2007 e 47/E/2011), ribadisce come le condizioni sopra riportate e, soprattutto, il fatto che la società disponga dell’accreditamento presso la Regione in cui ha la propria sede operativa e dalla quale promanano le lezioni, non è elemento sufficiente a considerare integrato il requisito del riconoscimento da parte di una pubblica amministrazione, richiesto dall’articolo 10, comma 1, n. 20), del Dpr 633/1972 al fine di consentire l’esenzione. A tale scopo, viene ribadito, che, oltre all’accreditamento regionale, è necessario che la società abbia ottenuto dalla Regione anche l’approvazione dello specifico corso.

Le fasi del riconoscimento regionale

In merito, si sottolinea come il riconoscimento regionale si articola, come regola generale, in un procedimento suddiviso in due fasi.

L’accreditamento dell’ente. Una prima fase relativa all’accreditamento dell’Ente di formazione presso una Regione (ossia l’iscrizione nell’apposito Elenco regionale), secondo le modalità specifiche stabilite da ciascuna Regione. Tale fase riguarda esclusivamente la situazione soggettiva della società/ente che intende porre in essere l’attività didattica ed è infatti finalizzata a garantirne la sua idoneità da un punto di vista strutturale, finanziario, economico e qualitativo.

L’accreditamento è, difatti, finalizzato a verificare l’idoneità dei soggetti che intendono gestire attività didattiche nell’ambito di bandi o progetti pubblici, attestando l’adeguato possesso di competenze e di risorse strumentali;

La corrispondenza agli obiettivi. Una seconda fase che, tramite la partecipazione del soggetto accreditato ai singoli bandi emessi dalle Regioni stesse, è finalizzata a garantire la corrispondenza del contenuto, della tipologia, della modalità di svolgimento e dei destinatari del corso agli obiettivi di interesse pubblico che la Regione vuole perseguire con lo svolgimento dello specifico corso e che è chiamata a tutelare.

L’accreditamento (ossia l’iscrizione nell’apposito elenco regionale) e la partecipazione al bando regionale sono, pertanto, elementi tali da integrare, ove presenti congiuntamente, il requisito del riconoscimento da parte di una pubblica amministrazione richiesto dall’articolo 10, comma 1, n. 20), del Dpr 633/1972 al fine di applicare l’esenzione alle attività didattiche poste in essere da enti privati (come la società istante).

Al contrario, dalla risposta in commento si evince come, il solo accreditamento dell’ente, in assenza dell’espressa approvazione del singolo corso da parte della Regione stessa (generalmente, appunto, tramite adesione al bando regionale), non è elemento sufficiente per applicare l’esenzione, mancando la determinazione dei contenuti e la verifica del rispetto delle condizioni fissate dalla Regione stessa al fine di soddisfare le finalità pubblicistiche perseguite con la specifica iniziativa.

Parimenti, come confermato dall’agenzia delle Entrate nella precedente risposta 85/2021, non sussisterebbero i requisiti per l’esenzione neppure nel caso in cui un ente accreditato in una Regione effettui attività didattica fuori dell’ambito regionale di riferimento (ossia in un’altra Regione); questo, in quanto, come detto, al fine di concedere l’accreditamento, le singole regioni possono liberamente introdurre criteri e requisiti che integrano lo standard di partenza, con la conseguenza che un soggetto accreditato presso una Regione potrebbe comunque non soddisfare i requisiti per essere accreditato in un’altra regione.

L’agenzia delle Entrate, nel caso oggetto della presente risposta, conclude che, in considerazione del fatto che la sede operativa da cui sono rese le prestazioni didattiche in oggetto è sita nella stessa Regione che ha rilasciato l’accreditamento (e, suppone, anche l’autorizzazione allo svolgimento del singolo corso), viene rispettato, ai fini dell’applicazione dell’esenzione, il collegamento tra l’erogazione delle attività di formazione e la Regione che ha rilasciato l’accreditamento per l’attività formativa (e autorizzato lo svolgimento del singolo corso).

La complessità del quadro

Dalla risposta fornita emerge ancora una volta la complessità delle disposizioni che prevedono l’esenzione per le attività didattiche, in quanto, come detto, le stesse richiedono l’analisi coordinata, oltre che delle norme più prettamente di carattere Iva, incidenti specialmente sulla qualificazione del servizio e sulle regole per stabilirne la territorialità, anche di disposizioni estranee all’area fiscale (leggi regionali che definiscono le procedure di accreditamento, i bandi e simili) al fine di verificare la sussistenza dei requisiti oggettivo e soprattutto soggettivo (i.e. il riconoscimento da parte di una pubblica amministrazione) richiesti dalla norma per poter beneficiare dell’esenzione. Come detto, difatti, non è la norma fiscale che nel nostro ordinamento definisce le modalità operative del riconoscimento necessario per poter applicare l’esenzione, ma una normativa di natura differente.

Si auspica, quindi, un intervento da parte dell’agenzia delle Entrate che chiarisca, a livello, sistematico, la lettura da dare alle combinate disposizioni (fiscale e non), al fine di avere un quadro completo delle corrette regole interpretative da seguire per poter applicare l’esenzione. Si evidenzia infine che per i corsi online sarebbe poi auspicabile un chiarimento (non necessario nel caso di specie, considerata la localizzazione in Italia sia degli insegnanti che dei partecipanti) anche in merito alla territorialità Iva.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.

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