Adempimenti

Prima casa under 36, il credito 2022 non trova spazio nel modello 730

Il rigo G8 consente di indicare solo l’importo maturato nel corso del 2021

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

L’agevolazione per i giovani di età inferiore a 36 anni fa il suo debutto nel modello 730/2022. I giovani under 36, che hanno maturato un credito d’imposta nel 2021, a seguito dell’acquisto della prima casa assoggettata a Iva, dovranno compilare il rigo G8 della sezione sesta del quadro G («Crediti d’imposta») del modello 730/2022. Ma c’è un aspetto che va segnalato e che richiede un pronto intervento dell’agenzia delle Entrate prima che la campagna dichiarativa entri nel vivo, in quanto il bonus può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto, o della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso. Sia nella modulistica dei Redditi persone fisiche 2022 sia nel modello 730/2022, è riportato uno specifico rigo (rispettivamente CR13 per Redditi e, come anticipato, G8 per il 730) dove indicare i dati relativi al credito maturato nel 2021. Non è invece previsto alcun rigo dove indicare i dati relativi al credito maturato nel 2022, nel caso di giovani che hanno proceduto all’acquisto nei primi mesi del 2022 e che intendono fare valere il bonus nel modello Redditi 2022 o nel modello 730/2022.

Più in generale, il bonus spetta ai giovani che non devono avere compiuto 36 anni nel corso dell’anno in cui hanno acquistato la prima casa, e con un valore Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40mila euro annui. Come chiarito dall’agenzia delle Entrate, nella circolare 12/E del 14 ottobre 2021, l’agevolazione prevede misure di favore come l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a Iva. L’agevolazione si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come il box ad esempio, e le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva. Il bonus prima casa under 36, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022, prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

L’Isee viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), che è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. Ai fini Isee, di norma, il nucleo è costituito dai componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dsu. Per gli atti stipulati nel 2021, l’Isee è riferito al reddito e al patrimonio del 2019; per gli atti stipulati nel 2022, l’Isee è quello del 2020.

Il contribuente, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare di avere un valore Isee non superiore a 40mila euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità (o di aver già provveduto a richiederla in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto). L’agevolazione prevede diversi vantaggi, che si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale. In primo luogo, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24.

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