Controlli e liti

Rata non pagata, senza prove i termini del recupero risalgono alla dichiarazione

Notifica entro tre anni dall’invio del modello rettificato se l’ente non prova la dilazione e il mancato versamento

ADOBESTOCK

di Alessia Urbani Neri

Nel caso di decadenza dal beneficio della rateazione del pagamento del tributo, l’agente della riscossione, che non prova l’esistenza del piano di rateazione e del mancato versamento della rata, deve notificare la cartella di pagamento nel termine previsto per il controllo formale della dichiarazione dei redditi, di cui all’articolo 25 comma 1 lettera a) del Dpr 602/73, anziché nel più favorevole termine previsto dall’articolo 3bis del Dlgs 462/97 (ora articolo 1, comma c-bis, dell’articolo 25 del Dpr 602/73)

La Ctp Catania 2331/11/21 (presidente Giallombrado, relatore Colavecchio) ha così accolto il ricorso presentato dalla contribuente contro la cartella con cui l’ente della riscossione recuperava coattivamente le imposte dovute a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi 2015 (anno d’imposta 2014) per mancato pagamento della terza rata, scaduta il 2 ottobre 2017, in quanto la cartella era stata tardivamente notificata il 2 settembre 2019, oltre i tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale.

L’agente della Riscossione non aveva dimostrato documentalmente né l’esistenza di un piano di rateizzazione delle imposte dovute, né l’intervenuta decadenza della parte privata per l’omesso versamento della rata rimasta inevasa. In tal senso, l’ente non poteva beneficiare del termine di notifica della cartella di pagamento di cui al vigente articolo 3-bis , comma 5, del Dlgs 462/97, che prevede la notifica della cartella entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo, dovendosi applicare l’ordinario termine triennale dalla presentazione della dichiarazione annuale, previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera a), Dpr 602/73.

Il collegio ha osservato che, stante la mancata produzione da parte dell’esattore di documentazione idonea a sostenere il presupposto impositivo, ossia la rateizzazione con successiva decadenza per il mancato pagamento di una rata, la cartella andava notificata entro il termine ordinario previsto per il recupero di imposte dovute a seguito di controllo automatico della dichiarazione dei redditi. Così, la cartella andava notificata entro il 31 dicembre 2018, con conseguente tardività della notifica della cartella avvenuta nella fattispecie il 2 settembre 2019.

Ebbene, secondo il principio fissato dall’articolo 2697 del Codice civile l’onere probatorio ricade sempre sulla parte che agisce, dovendo il soggetto che intende recuperare l’imposta evasa - così come la parte privata che richiede il riconoscimento di un diritto al Fisco - dimostrare il presupposto fondante della richiesta.

Si rammenta, infine, che a decorrere dall’anno d’imposta 2015, il termine di notifica della cartella esattoriale per decadenza dalla rateazione è stabilito dall’articolo 25, comma 1, lettera c-bis del Dpr 602/73, del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione.

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