Controlli e liti

Mancata indicazione in RU, resta il tax credit cinema

Per la Cgt Bolzano 21/1/2023 si tratta di una violazione formale che può essere emendata. Un Dm, fonte di diritto secondaria, non può stabilire la decadenza

di Rosanna Acierno

La mancata indicazione nel quadro RU della dichiarazione del credito cinema non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 327 della legge 244/2007, nonostante il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 preveda che tale credito debba essere indicato nel modello RU a pena di decadenza. Per negare l’emendabilità della dichiarazione sarebbe, infatti, necessario che una fonte del diritto primaria stabilisse espressamente tale nullità, e non una fonte di diritto secondaria, come un decreto ministeriale. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bolzano, con la sentenza n. 21/1/2023 depositata il 7 febbraio 2023 (presidente Meyer, relatore Pichler).

La pronuncia trae origine dalla ripresa a tassazione in capo a una società di produzione cinematografica – tramite iscrizione a ruolo e successiva notifica della cartella esattoriale – del cosiddetto credito di imposta produttori cinematografici (brevemente, anche solo “credito cinema”) non indicato nel quadro RU della dichiarazione originaria, ma utilizzato in compensazione.

Per mera dimenticanza, infatti, la società di produzione cinematografica aveva omesso di riportare il predetto credito nel quadro RU della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2015 in cui era maturato e, in parte, utilizzato. Sebbene poi, subito dopo il ricevimento dell’avviso di irregolarità emesso dall’agenzia delle Entrate, la medesima società aveva provveduto immediatamente alla regolarizzazione della omissione attraverso la trasmissione di una dichiarazione integrativa a favore.

Tuttavia, nonostante la presentazione della dichiarazione integrativa, l’amministrazione finanziaria aveva comunque iscritto a ruolo il credito dimenticato con le relative sanzioni al 30% e, successivamente, notificato la cartella.

Impugnato così tempestivamente il ruolo dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bolzano, la società ne eccepiva, peraltro, l’illegittimità, trattandosi - a suo avviso - di violazione formale laddove il credito era stato attribuito dopo gli opportuni controlli dall’allora Mibact (ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo) per la produzione di sei film riconosciuti di interesse culturale ed essendo stata la medesima violazione sanata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore.

Nell’accogliere il ricorso, il collegio giudicante ha innanzitutto precisato che, a fronte di un credito cinema attribuito dal Mibact e come tale spettante, la sua omessa indicazione nel quadro RU rappresenta una violazione formale che ben può essere emendata attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa. E, questo, anche dopo il ricevimento di una comunicazione di irregolarità, così come peraltro precisato dalla stessa agenzia delle Entrate nella circolare n. 18/E del 2011.

Inoltre, la possibilità di emendare omissioni (dimenticanze) commesse in ambito dichiarativo non trova alcun limite nella decadenza stabilita dal Dm 7 maggio 2009, trattandosi di norma secondaria che ha valore vincolante unicamente nei confronti dell’ufficio.

in breve
Il principio
La possibilità di emendare omissioni (dimenticanze) commesse in ambito dichiarativo non trova alcun limite nella decadenza stabilita dal Decreto ministeriale del 7 maggio 2009, nonostante tale decreto preveda che il «credito d'imposta produttori cinematografici» debba essere indicato nel modello RU a pena - appunto - di decadenza.
La motivazione
Trattandosi di norma secondaria che ha valore vincolante unicamente nei confronti dell'ufficio. Per negare l'emendabilità della dichiarazione sarebbe, infatti, necessario che una fonte del diritto primaria stabilisse espressamente tale nullità.

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