Controlli e liti

Lavori alla sede aziendale: i teli con il logo d’impresa non sono pubblicità

di Emanuele Mugnaini

I teli bandiera, installati per evitare la dispersione di polvere e calcinacci, non sono soggetti all’imposta sulla pubblicità, anche se riportano il logo aziendale. Così si è espressa la Ctr Veneto con la sentenza n. 214/2/2022 (presidente Tenaglia, relatore Marcoleoni).
L’agente della riscossione di un ente locale chiedeva a una azienda agricola il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità (Dlgs 507/93) in relazione a svariati mezzi pubblicitari, tra i quali due teli bandiera ritenuti soggetti a imposizione in quanto collocati lungo la via pubblica e sui quali erano riprodotti più volte il logo aziendale e la data di fondazione. Resisteva il contribuente, sostenendo che i teli fossero esenti dall’imposta, in quanto collocati lungo la recinzione perimetrale durante l’esecuzione di opere di ampliamento e ristrutturazione della sede al fine di evitare la fuoriuscita di polvere e calcinacci. La tesi del contribuente, accolta in primo grado anche per le ridotte dimensioni del logo e delle scritte, era oggetto di gravame.
La commissione regionale, nel confermare il primo grado, ha osservato che i teli bandiera, contrariamente a quanto sostenuto dall’ente, non sono uno strumento pubblicitario poiché, oscurando parzialmente l’area di cantiere, non contribuiscono a migliorare l’immagine dell’azienda, ben potendo sortire l’effetto contrario di dissuadere la clientela dal frequentare un luogo in precarie condizioni a causa dei lavori in corso. Inoltre, i giudici hanno ritenuto l’imposta non dovuta anche perché l’ubicazione dell’azienda agricola in questione era un fatto storicamente acquisito e conosciuto dai potenziali clienti. Infine, quandanche si fosse voluta accreditare la tesi della riscossione, i mezzi sarebbero andati comunque esenti da imposta poiché, nel caso di specie, la figura piana geometrica entro cui era circoscritto il logo aziendale risultava inferiore alla superficie massima superata la quale scatta l’applicazione del tributo.
Si ricorda, infatti, che l’articolo 5 del Dlgs 507/93 individua, quale presupposto ai fini dell’imposta, la diffusione di messaggi pubblicitari, diversi da quelli soggetti a diritti di affissione, atti a promuovere l’acquisto di beni o servizi, oppure finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato. L’articolo 17, comma 1-bis, prevede, a sua volta, che l’imposta non trova applicazione per le insegne di esercizio collocate presso la sede dell’attività, a patto che queste non superino la superficie complessiva di cinque metri quadrati, limite a cui gli enti locali possono derogare solo nel caso in cui intendano stabilire una superficie maggiore ai fini dell’esenzione.

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