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Niente regime agevolato per l’associazione sportiva dilettantistica che non presenta la dichiarazione

L’accesso al regime fiscale di favore è preclusa, anche in caso di accesso al Terzo settore come Aps o associazione di volontariato, in assenza del dichiarativo fiscale

Associazioni sportive dilettantistiche (Asd): negato l’accesso al forfettario in base alla legge 398/91 in assenza di dichiarazione. Questo il principio di diritto statuito dalla Cassazione nell’ordinanza 9973, pubblicata lo scorso 14 aprile, in relazione a un’Asd per la quale è stato escluso l’accesso al regime previsto dalla legge 398/91 in ragione dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

La vicenda

Il caso verteva, in sostanza, sulla possibilità per l’ente di beneficiare dell’opzione prevista dalla legge 398/91 in quanto, seppur in assenza di dichiarazione, sussistevano i requisiti sostanziali richiesti ex lege. Vale a dire quelle previsioni che consentono una determinazione forfettaria Ires e Iva per i proventi da attività commerciali, connesse ai fini istituzionali, percepiti entro il plafond dei 400mila euro annui da parte di enti non profit inclusi in specifiche categorie (Asd, Ssd, pro loco, associazioni senza scopo di lucro, associazioni bandistiche, cori amatoriali). La presentazione della dichiarazione dei redditi rappresenta tuttavia un obbligo cui il contribuente è tenuto ad adempiere anche ove non abbia conseguito alcun debito d’imposta, pena l’impossibilità di accedere al regime fiscale di favore.

La decisione

La conclusione cui perviene la Cassazione è senz’altro condivisibile e muove dal presupposto che la mancata conoscenza dei ricavi della Asd non consente di determinare le imposte che l’ente è tenuto a versare, incidendo di fatto sulla possibilità di accedere al regime fiscale agevolato. Si tratta di un convincimento, peraltro, in linea con i recenti chiarimenti dell’agenzia delle Entrate che ha ribadito l’obbligo di dichiarazione per gli enti non commerciali - anche in assenza di debito d’imposta - per il solo fatto che l’ente eserciti un’attività commerciale e sia titolare di partita Iva, a nulla rilevando il particolare regime fiscale cui l’ente è sottoposto (risposta a interpello 312/2022).

La portata

Va peraltro considerato che il principio espresso nell’ordinanza ha valenza generale e trova applicazione anche nel caso in cui l’Asd scelga di accedere al Terzo settore con la qualifica di Associazione di promozione sociale (Aps). In sostanza, con la definitiva operatività delle misure fiscali del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts), attualmente subordinate al vaglio Ue, l’opzione prevista dalla legge 398/91 verrà disapplicata per l’Asd/Aps e troveranno applicazione i regimi forfettari in base all’articolo 86 del Cts. Anche in quest’ipotesi, l’imposta dovuta sarà parametrata sulla base del volume di ricavi commerciali conseguiti e risultanti dalla dichiarazione redditi, con la quale l’ente comunica l’esercizio per l’opzione. Anche in questo caso, dunque, il possesso della qualifica soggettiva (di Aps o organizzazione di volontariato) e il rispetto del plafond dei 130mila euro di ricavi annui non sarà sufficiente per accedere al regime forfettario del Terzo settore in assenza del dichiarativo fiscale.