Adempimenti

Figli a carico, datori in cerca di istruzioni

Mancano indicazioni dalle Entrate sulle richieste dei dipendenti per le detrazioni

di Michela Magnani

Mancano specifiche istruzioni da parte dell’agenzia delle Entrate in merito all’obbligo di ottenere dai dipendenti una nuova richiesta delle detrazioni per figli a carico.

Con il debutto dell’assegno unico universale per i figli, infatti, a decorrere dal mese di marzo non potranno più essere applicate le detrazioni fiscali per figli a carico di età minore di 21 anni, le maggiorazioni previste per figli minori di tre anni e per figli con disabilità, la detrazione per famiglie numerose (articolo 12, lettera c del Tuir, dopo le modifiche introdotte dal Dlgs 230/2021)

I datori di lavoro, dunque, che dovranno rconoscere le detrazioni solo per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, si chiedono se possono ancora ritenere valide le richieste già in loro possesso oppure se sia necessario richiedere una nuova dichiarazione ai propri dipendenti. L’articolo 23 del Dpr 600/1973, infatti, prevede che il datore di lavoro riconosca in busta paga le detrazioni per carichi di famiglia se il percipiente «dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali intende usufruirne e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni». Poiché la norma non richiede espressamente di indicare l’età figli (anche perché finora tale elemento era rilevante al solo per la maggiorazione sotto i tre anni o per definire le soglie del reddito annuo del figlio a carico), molti datori di lavoro hanno ritenuto di potersi avvalere delle precedenti richieste, ricavando l’età dei figli dei propri dipendenti dal codice fiscale riportato nelle domande già in loro possesso.

Altri datori invece, in virtù del fatto che la richiesta del dipendente deve specificatamente rappresentare quanto previsto dalla nuova norma e anche al fine di responsabilizzare i dipendenti, si apprestano a farsi rilasciare una nuova richiesta che contiene anche l’età dei figli per i quali si chiede la detrazione.

La circolare 4 /E delle Entrate non interviene sul tema, mentre la circolare 23 dell’Inps prende una posizione che forse andrebbe chiarita. L’Agenzia ricorda solamente che: ai figli non si applicano mai le detrazioni per “altri familiari a carico”; la maggiorazione della detrazione per famiglie numerose si applica per i mesi di gennaio e febbraio anche nell’ipotesi in cui il quarto figlio nasca dopo il 1° di marzo 2022; per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni si cumulano con l’assegno unico; nel mese di compimento del 21° anno di età la detrazione spetta per tutto il mese.

La circolare n.23, invece, specifica espressamente che, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’Inps in qualità di sostituto di imposta provvederà a revocare d’ufficio le detrazioni e le eventuali maggiorazioni per figli a carico di età inferiore a 21 anni e continuerà a riconoscere le detrazioni per i figli di età pari o superiore a 21 anni. Inoltre, sostiene che le detrazioni per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022 potranno, invece, essere riconosciute solo nell’ipotesi in cui i dipendenti presentino una nuova domanda di detrazioni, facendo così ritenere che non possano considerarsi ancora valide le richieste di detrazioni presentate in precedenza.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©