Professione

Il commercialista assunto per il Pnrr resta iscritto all’Albo (ma deve evitare conflitti)

Il Pronto ordini 101 consente di continuare a svolgere la libera professione, ma monitorando i propri requisiti di imparzialità e indipendenza

di Federico Gavioli

Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l’attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), per i professionisti assunti a tempo determinato nella pubblica amministrazione non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d’ufficio.

Con il pronto ordini 101, del 25 maggio 2022, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti conferma la novità contenuta nel decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, che introduce misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Pnrr e per l’efficienza della giustizia.

L’intervento del Consiglio nazionale segue una richiesta di chiarimenti dell’Ordine di Cosenza che chiede se sussista o meno una situazione di incompatibilità tra l’esercizio della professione di commercialista e l’assunzione a tempo determinato presso la Pa a seguito del superamento di un concorso pubblico per lo svolgimento di un incarico attribuito, in relazione al Pnrr.

Il Consiglio nazionale dopo il richiamo alla normativa di riferimento legata all’attuazione del Pnrr (Dl 80/2021, poi modificato dal Dl 152/2021) evidenzia che il provvedimento dispone che coloro che superano le procedure concorsuali previste sono inseriti, in ordine di graduatoria, in appositi elenchi da cui le Pubbliche amministrazioni destinatarie del Pnrr possono attingere e procedere all’assunzione a tempo determinato.

La stessa normativa dispone espressamente, in deroga a quanto previsto dal Dlgs 165/2001, Testo unico sul pubblico impiego, che ai professionisti reclutati non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione automatica; aspetto da non sottovalutare, inoltre, è che tali professionisti, possono conservare l’iscrizione ai regimi previdenziali obbligatori.

Va ricordato che l’articolo 53, comma 1, Dlgs 165/2001 dispone che il sistema generale delle incompatibilità per i pubblici dipendenti è ancora quello tracciato negli articoli 60 e seguenti del Dpr 10 giugno 1957, n. 3, il quale dispone sostanzialmente (salvo casi particolari come il part-time o l’autorizzazione) che il dipendente pubblico non può esercitare il commercio, l’industria, le professioni, assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato.

Nel pronto ordini 101 si evidenzia come il legislatore abbia disposto un’espressa deroga alla generale disposizione relativa all’incompatibilità tra svolgimento di rapporto di impiego pubblico e contestuale esercizio di attività professionale; al professionista che svolga una prestazione lavorativa subordinata a tempo determinato nell’ambito di Pa interessata dall’attuazione del Pnrr, sembrerebbe consentito, nel periodo di durata della prestazione, il contestuale svolgimento della professione.

Il Consiglio nazionale, tuttavia, invita il professionista a valutare l’opportunità di svolgere l’attività professionale contestualmente alla prestazione di lavoro a tempo determinato presso la Pa e lo invita ad astenersi dal farlo laddove ravvisi conflitti di interesse, anche solo potenziali, o, comunque, se è a rischio la sua imparzialità, obiettività e indipendenza.

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