Controlli e liti

Su Irap e transfer pricing si attende ancora un punto fermo

di Angelo Conte

La giurisprudenza di merito risulta divisa sulla rilevanza del transfer pricing ai fini Irap per i periodi d’imposta 2008-2013. Nello specifico, l’amministrazione finanziaria sta segnando diversi punti a proprio favore in secondo grado dopo che le Commissioni tributarie provinciali si erano espresse prevalentemente pro contribuente. Ciò in attesa che sulla questione si pronunci la Cassazione.

La vicenda trae spunto dalla modifica al Decreto legislativo 446/1997 operata dalla legge Finanziaria 2008 (Legge 244/2007). Per effetto di tale intervento normativo, volto ad abrogare le interferenze Ires sull’Irap delle società di capitali, non veniva più riproposto nell’ambito del Decreto legislativo 446/1997 il richiamo alla disposizione del Tuir disciplinante i prezzi di trasferimento. Ciononostante, l’agenzia delle Entrate aveva continuato ad operare ritendo il transfer pricing rilevante ai fini Irap e quindi estendendo al tributo regionale le risultanze degli accertamenti emessi ai sensi dell’articolo 110, comma 7, del Tuir.

In tale contesto, il legislatore, al fine di evitare incertezze, ha esplicitamente disposto con la legge di Stabilità 2014 (articolo 1, comma 281 della Legge 147/2013) che la disciplina dei prezzi di trasferimento risulti avere rilevanza anche ai fini Irap. Allo stesso tempo, il legislatore ha precisato che la suddetta rilevanza deve intendersi valida anche per i periodi d’imposta 2008-2013, mitigando tale disposizione solo con la previsione della disapplicazione delle sanzioni per i periodi d’imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, erano già decorsi i termini per la presentazione della dichiarazione.
Sulla rilevanza del transfer pricing per i periodi 2008-2013, si è quindi aperto un filone di contenzioso in cui i contribuenti contestano il carattere retroattivo della norma e la natura interpretativa della stessa anche alla luce dei principi contenuti nello Statuto del contribuente.

Nell’ambito di tale filone di contenzioso, deve essere rilevata la presenza di diverse sentenze a favore dei contribuenti, tra cui senza pretesa di esaustività si segnalano la Ctp Reggio Emilia 19 novembre 2014 n. 510, la Ctr Lombardia 28 giugno 2016 n. 3827, la Ctp Milano 26 gennaio 2017 n. 704, la Ctp Bergamo 30 gennaio 2017 n. 72 e la Ctp Milano 21 febbraio 2017 n. 1492. Particolarmente interessante risulta essere la motivazione emergente da quest’ultima sentenza secondo cui la disposizione di cui trattasi può avere efficacia solo per il futuro, essendo «evidente che la norma in questione di interpretativo ha ben poco, perché dice esattamente il contrario di quanto detto con molta chiarezza nella legge n. 244 del 2007, che ha abrogato a partire dall’1 gennaio 2008 l’articolo 11 bis del Dlgs n. 446 del 1997 che richiamava espressamente la disciplina del transfer pricing».

A fronte di tali sentenze, deve essere rilevato che l’amministrazione Finanziaria nell’ultimo anno ha segnato diversi punti a proprio favore. Tra le sentenze sfavorevoli al contribuente è possibile citare la Ctr Puglia 18 settembre 2017 n. 2691, la Ctr Lombardia 22 novembre 2017 n. 4847 e la Ctr Lombardia 29 maggio 2018 n. 2473.

L’ultima sentenza risulta essere quella maggiormente significativa poiché, in relazione alla norma in questione, viene sollevata dal contribuente la questione di legittimità costituzionale. Ebbene, secondo i giudici lombardi non si ravvisa alcun profilo di illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 281, della legge 147/2013 «non essendoci alcuna violazione del principio di capacità contributiva o di certezza del diritto, in quanto detta norma si è limitata a fornire un’interpretazione di norme preesistenti».
In definitiva, allo stato attuale deve essere preso atto che sulla tematica in oggetto la giurisprudenza risulta essere divisa e, come sopra evidenziato, finisce per pervenire talvolta a conclusioni diametralmente opposte. Stante ciò, non resta che attendere che sulla questione si pronunci la Cassazione al fine di dirimere questa complessa vicenda.

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