Controlli e liti

Utilizzabili i dati contabili fotografati dal malaware

Non è assimilabile alla perquisizione la foto del file con il captatore

di Patrizia Maciocchi

È utilizzabile come prova, nell’indagine per frode fiscale e associazione a delinquere, il prospetto contabile “fotografato” da remoto attraverso un captatore informatico inserito nel Personal computer. Un’acquisizione che può avvenire con il via libera dell’Autorità giudiziaria, senza che sia necessario rispettare le regole dettate dall’articolo 247 comma 1 bis del Codice di procedura penale sulla perquisizione, alla quale non può essere equiparata. La Corte di cassazione, con la sentenza 3591, respinge il ricorso dell’amministratore di fatto di alcune Srl, contro l’ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere, adottata nei confronti dell’indagato per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e riciclaggio. Ad avviso della difesa, l’attività investigativa che aveva portato all’acquisizione del file excel andava assimilata ad una perquisizione. Il file era stato acquisito grazie ad un malware installato nel Pc, aggirando la disciplina che regola questa attività e, in particolare, le norme del codice di rito sull’intervento del difensore e la legge 48/2008 sull’acquisizione dei dati informatici.

Ma per la Suprema corte è corretta l’impostazione del Tribunale del riesame che ha considerato infondata la tesi dell’inutilizzabilità del prospetto contabile perché assunto all’esito di una perquisizione informatica. La foto del file dal malware non ha, infatti, comportato «un’estrapolazione dal supporto digitale di documenti informatici preesistenti all’attività intercettiva, bensì esclusivamente la captazione di flussi di dati in fieri, cristallizzati nel momento stesso della loro formazione».

Per i giudici un’attività di mera “constatazione” dei dati informatici in corso di realizzazione che, pur non potendo essere considerata una “comunicazione” in senso stretto, rientra nel comportamento comunicativo per il quale può essere disposta la captazione. E dunque anche la fotografia che, nel caso esaminato, riguardava lo screen shot della schermata. Per finire, la Cassazione precisa che è irrilevante che nel prospetto in fieri siano presenti dati precedenti la sua formazione: conseguenza inevitabile trattandosi di un documento che riepilogava operazioni economiche già effettuate o in corso di realizzazione.

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