Imposte

Crediti Iva e bonus casa: i limiti alla compensazione in F24 dal 16 febbraio

Il prossimo appuntamento con i versamenti offre l’occasione per utilizzare i crediti relativi a lavori edilizi, alla luce del limite di 5mila euro per gli importi derivanti dalle «indirette»

di Stefano Vignoli

Con il 16 febbraio si apre la stagione dei versamenti relativi al periodo di imposta 2023 a partire dall’Iva di gennaio e dalle ritenute e contributi relativi agli stipendi e pagamenti dello stesso mese, ed è quindi opportuno verificare le possibilità di compensare i debiti con crediti esistenti.

In molti casi (ad esempio Iva, Irpef, Ires, Irap) le compensazioni dei crediti sono limitate a 5mila euro in quanto – oltre tale soglia – è richiesta l’apposizione del visto di conformità e la trasmissione della dichiarazione almeno 10 giorni prima della compensazione. Così il 16 febbraio potranno compensare crediti Iva 2022 oltre 5mila euro soltanto quei (pochi) contribuenti che hanno già trasmesso il modello Iva 2023 entro il 6 febbraio scorso. In quest’ottica può valere la pena verificare la presenza o la possibilità di rilevare crediti di imposta per lavori edilizi, la cui cessione deve essere comunicata entro il 31 marzo per i crediti generati nel periodo di imposta 2022 o per le rate residue per gli interventi realizzati nel 2020 o 2021 (il termine ordinario del 16 marzo viene prolungato da un emendamento al Milleproroghe).

Ma vediamo meglio la disciplina che non ha cessato di evolversi a seguito di numerosi interventi normativi l’ultimo dei quali è intervenuto in sede di conversione del decreto Aiuti quater.

I crediti cedibili

L’articolo 121 del Dl 34/2020 prevede la possibilità di cedere i crediti relativi ai seguenti interventi:

• recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d) del Tuir)

• efficienza energetica (articolo 14 del Dl 63/2013)

• sismabonus (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del Dl 63/2013)

• bonus facciate (articolo 1, commi 219 e 220 Legge 160/2019)

• installazione di impianti fotovoltaici (articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir)

• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-ter del Dl 63/2013)

• superamento e eliminazione di barriere architettoniche (articolo 119-ter del Dl 34/2020)

• interventi superbonus (articolo 119 del Dl 34/2020)

Per i crediti di imposta originati da una o più tipologie di questi interventi, che siano sostenuti in una o più annualità dal 2020 al 2024 (2025 per il superbonus), i contribuenti possono optare per lo sconto in fattura o in alternativa per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Ora, mentre la (piena) fruizione diretta da parte del contribuente che ha sostenuto la spesa richiede di avere in ogni periodo di imposta in cui è rateizzato il credito una «base Irpef» (o Ires) capiente per poter scomputare il credito stesso, il trasferimento del bonus amplia significativamente le possibilità di utilizzo. Infatti, il fornitore che lo sconta in fattura, il terzo (anche familiare) che lo acquista, l’istituto di credito che lo riceve o anche il correntista (non privato) della banca che beneficia dell’ultima cessione possono utilizzare il credito in compensazione in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997.

Si pensi al forfettario che non ha altri redditi: se non trasferisce il credito perde la possibilità di utilizzarlo in quanto non ha redditi imponibili Irpef per beneficiare della detrazione; se invece lo acquista potrà utilizzarlo, ad esempio, per compensare imposta sostitutiva, contributi sociali e Imu.

Le limitazioni

Un limite opera tuttavia anche nell’ambito delle compensazioni in quanto la quota annuale del credito di imposta inutilizzata non può essere recuperata: a questo fine sarà opportuno utilizzare sin dall’inizio dell’anno i crediti per evitare di incappare in debiti F24 incapienti.

I crediti di imposta possono essere ceduti più volte tra istituti di credito mentre le cessioni a terzi sono limitate. Riepilogando:

• la cessione con la modalità dello sconto in fattura non rileva ai fini del computo del limite massimo di trasferimenti;

• è possibile fare una cessione ad altri soggetti, non necessariamente istituti di credito e intermediari finanziari: si tratta quindi di una «cessione libera» anche a terzi;

• è possibile fare altre tre cessioni soltanto nei confronti di soggetti vigilati (banche, intermediari finanziari, assicurazioni); il limite, in precedenza pari a due, è stato così aggiornato dal decreto Aiuti-quater;

• le banche possono effettuare un’ultima cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, in pratica a imprese o professionisti a condizione che gli stessi siano correntisti della banca cedente.

L’utilizzo in F24

L’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, deve essere effettuata in via ordinaria entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione (termine come si diceva destinato ad allungarsi al 31 marzo 2023).

I contribuenti che intendono trasferire i crediti targati 2022 avranno pertanto interesse ad attivarsi rapidamente considerato anche i tempi tecnici richiesti per l’esame della documentazione e l’apposizione del visto di conformità e, comunque, prima di procedere all’utilizzo i cessionari dovranno verificare che i crediti siano disponibili da cassetto fiscale e, per i crediti successivi al 30 aprile 2022, esercitare l’opzione irrevocabile per la compensazione.

In sede di compensazione andrà poi posta attenzione alla compilazione del modello F24 indicando il codice tributo corretto (tra i vari istituiti) e l’annualità che si riferisce alla rata utilizzabile.

Infine, particolare attenzione va prestata alla responsabilità del soggetto acquirente che, anche se mitigata alla luce della circolare 33/E/2022 non è esclusa e ricorre nei casi di colpa grave oltre che di dolo a cui bisogna aggiungere il rischio di subire limitazioni quando venga attivato il sequestro preventivo ex articolo 321 comma 1 del Codice di procedura penale in presenza di illeciti penali e ciò anche quando il cessionario sia in buona fede ed estraneo al reato (sentenze Cassazione 40865, 40866, 40867, 40869, 42012 e 44647 del 2022).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©