Imposte

Tax credit affitti per turismo e piscine: autodichiarazione al via (ma non per tutti)

Aperti l’11 luglio i termini, che si chiuderanno il 28 febbraio 2023. Invio dal 15 settembre solo in alcuni casi particolari. Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione

Per il tax credit locazioni riservato alle imprese turistiche e ai gestori di piscine si sono aperti i termini dell’invio dell’autodichiarazione. Che si può trasmettere dall’11 luglio al 28 febbraio 2023.

Il credito d’imposta per gli affitti a uso non abitativo – rilanciato dall’articolo 5 del Dl 4/2022 – è destinato alle imprese turistiche e ai gestori di piscine (codice Ateco 93.11.20) e vale per i canoni di locazioni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, pagati al massimo entro il 30 giugno 2022 (si veda l’articolo di Nt+ Fisco).

I beneficiari devono però aver subìto, nel mese di riferimento, un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. E per certificare il possesso dei requisiti (il calo di fatturato/corrispettivi ma anche il rispetto dei limiti imposti dal Temporary framework) è necessario l’invio di un’autodichiarazione, che il contribuente o un intermediario incaricato può eseguire attraverso i canali telematici dell’Agenzia (sempre l’11 luglio è stato rilasciato il software «Credito imprese turistiche» che consente la compilazione dell’autodichiarazione e la creazione del relativo file da inviare online).

La trasmissione va fatta seguendo il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche approvati con il provvedimento del direttore delle Entrate del 30 giugno scorso. Provvedimento che stabilisce anche le modalità attuative per la cessione del credito (ex articolo 28, comma 5-bis, del Dl 34/2020). Mentre per consentire l’uso in compensazione del credito d’imposta, tramite F24, con la risoluzione 37/E dell’11 luglio l’Agenzia ha istituito il codice tributo «6978» (denominato «Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione, - articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4»).

L’autodichiarazione va trasmessa dunque entro il 28 febbraio 2023. Ma i termini per l’invio non scattano per tutti l’11 luglio. La finestra per la comunicazione si aprirà il 15 settembre: ● se l’impresa ha attivato una partita Iva per proseguire l’attività del de cuius o ha effettuato una trasformazione aziendale dal gennaio 2019 alla data di presentazione dell’autodichiarazione (e perciò deve compilare i campi «Erede che prosegue l’attività del de cuius/trasformazione»);● se l’impresa intende comunicare la cessione del credito al locatore.

Negli stessi periodi è possibile presentare una nuova autodichiarazione in sostituzione di quella precedente o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta.

Entro 5 giorni dall’autodichiarazione viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle motivazioni, e che viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il modello nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’autodichiarazione, viene rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento o il diniego del bonus.


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