Contabilità

Deduzione a 50 anni, vale la «prudenza»

In consultazione fino al 18 marzo il documento interpretativo dell’Oic sugli effetti contabili dell’estensione del periodo di deduzione del maggior valore rivalutato/riallineato nei bilanci 2020

di Franco Roscini Vitali

Aspetti contabili relativi a rivalutazione e riallineamento dopo la legge di Bilancio 2022 sotto la lente dell’Organismo italiano di contabilità (Oic).

Il documento interpretativo 10, diffuso in forma di bozza per la consultazione sino al 18 marzo, si occupa degli effetti contabili delle norme introdotte dall’articolo 1, commi 622, 623 e 624, della legge 234/2021. Si tratta dell’estensione a 50 anni del periodo di deduzione fiscale del maggior valore rivalutato/riallineato nei bilanci 2020 con riferimento alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, in base all’articolo 103 del Tuir, sono deducibili in 18 anni.

L’estensione da 18 a 50 anni può determinare il sorgere di differenze temporali deducibili a causa della differenza tra periodo di ammortamento contabile e fiscale. Il documento precisa che tali differenze deducibili, che originano imposte differite attive (anticipate), sono rilevate in bilancio nel rispetto del postulato della prudenza come disciplinato nel paragrafo 41 dell’Oic 25 Imposte sul reddito.

Con riferimento alla facoltà, prevista dalla norma, di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale mediante l’integrazione dell’imposta sostitutiva, con versamento della differenza tra 3% già corrisposto e aliquote previste dall’articolo 176, comma 2-ter, del Tuir, le società rilevano un debito con contropartita il patrimonio netto.

Invece, nel caso di riallineamento dell’avviamento, l’ammontare del debito per imposta sostitutiva dovuta sulla differenza in questione, è rilevato a incremento della voce «Attività per imposta sostitutiva da riallineamento» di cui al paragrafo 80 dell’Oic 25. In tal caso il costo dell’imposta sostitutiva conseguente all’affrancamento dell’avviamento con contestuale riallineamento tra valore contabile e fiscale, è ripartito lungo la durata del beneficio fiscale derivante dal riallineamento. Questo perché l’imposta sostitutiva rappresenta un’anticipazione di futuri oneri fiscali che altrimenti la società sarebbe tenuta a corrispondere ad aliquota piena negli esercizi successivi qualora non avesse aderito al regime fiscale agevolativo.

Pertanto, il costo relativo agli esercizi successivi è rilevato tra le «Attività per imposta sostitutiva da riallineamento» e il debito relativo all’imposta da pagare nella voce D12, mentre la quota di costo di competenza è iscritta tra le imposte nella voce 20 del conto economico.

Infine, le società che decidono di avvalersi della facoltà di revoca solo fiscale prevista dalla legge, iscrivono un fondo imposte differite (per la differenza tra valore contabile e fiscale) con contropartita il patrimonio netto e un credito tributario relativo al diritto di rimborso o compensazione dell’imposta sostitutiva già versata con contropartita il patrimonio netto. Nel caso di revoca dell’affrancamento dell’avviamento, non sono iscritte le imposte differite passive, mentre è iscritto il credito tributario relativo all’imposta sostitutiva già versata con contropartita alla voce «Attività per imposta sostitutiva da riallineamento». Invece, per l’eventuale revoca dell’affrancamento della riserva da rivalutazione è rilevato il credito per l’imposta sostitutiva versata: le imposte differite passive possono non essere rilevate in base ai paragrafi 64 e 65 dell’Oic 25.

In tutti i casi illustrati necessita adeguata informativa nella nota integrativa.

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