Professione

Formazione, conto aggregato solo per società dello stesso gruppo

di Gianni Bocchieri

Sì, ma con limitazioni, all’utilizzo del conto aggregato per finanziare la formazione continua. Con la nota 5957 del 17 maggio 2018 , l’Agenzia nazionale per le politiche attive (Anpal) del lavoro torna a occuparsi del cosiddetto “conto formazione aggregato o di rete”.

Questo strumento, previsto da alcuni fondi interprofessionali, consente a due o più aziende di aggregare i propri conti individuali per la formazione, facendoli gestire da un ente di formazione come un conto unico, destinato a tutti i lavoratori delle imprese aggregate.

Alcuni fondi hanno consentito questa forma di aggregazione attraverso solidi vincoli associativi (quali gruppi civilistici, reti d’impresa, consorzi) o solo attraverso semplici associazioni, anche temporanee, per la condivisione di obiettivi formativi (quali partecipazioni alle stesse associazioni di categoria, associazioni temporanee di imprese di una stessa filiera, settore, territorio).

Quello di questi giorni è il terzo pronunciamento in pochi mesi sul conto aggregato da parte dell’Anpal, che ne ha prima escluso l’ammissibilità (nota 13199/2017) per poi consentirla solo nel caso dei gruppi civilistici d’impresa (nota 16173/2017).

Con la nota 5957 del 17 maggio 2018, l’Anpal sostanzialmente ribadisce quanto affermato nel suo precedente intervento, specificando la sostanziale coincidenza tra la nozione civilistica di gruppo d’imprese e la nozione di «impresa unica» definita dal regolamento comunitario de minimis (articolo 2, comma 2).

Inoltre, l’ammissibilità del conto aggregato è ora riconosciuta solo per società appartenenti allo stesso gruppo, a condizione che sia attivato da tutte le società dello stesso a meno che non ve ne sia qualcuna (la holding o altra società) che risulti oggettivamente impossibilitata, ad esempio per mancanza di lavoratori dipendenti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©