Adempimenti

Agricoltori di montagna, niente spesometro

di Michele Brusaterra

Sono esonerati dalla comunicazione delle fatture emesse e ricevute i produttori agricoli rientranti nel regime speciale Iva, che svolgono l’attività in terreni ubicati prevalentemente in zone montane.

Con la risoluzione 105/E, l'Agenzia, infatti, affronta il tema degli esoneri dalla comunicazione delle fatture, concentrando l'attenzione sui produttori agricoli.

L'articolo 21, del decreto-legge 78 del 2010, che dispone in merito alla comunicazione delle fatture, esonera dalla comunicazione i produttori agricoli che rientrano nel regime speciale di cui all'articolo 34, comma 6 del Dpr 633 del 1972, purché, però, siano «situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

E' proprio sull'espressione «siano situati» che nasce il quesito all'Amministrazione finanziaria. Nel caso in cui, infatti, alcuni terreni, come nella fattispecie specifica, rientrino nelle zone montane mentre altri ne siano esclusi, è possibile usufruire comunque dell'esonero in questione?

L'agenzia delle Entrate dopo aver ricordato che cosa si intende per zone montane, arriva alla conclusione che, per di rientrare nell'esonero, lo svolgimento dell'attività agricola nei terreni montani non deve essere esclusiva, ma è sufficiente che l'attività sia svolta in terreni ubicati in zone montane in misura maggiore al 50 per cento.

Si ricorda che il produttore agricolo che rispetta quanto prescritto dal sesto comma dell'articolo 34 della legge Iva, ossia che realizza un volume d'affari annuo non superiore a 7mila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al DprPR 633, è esonerato anche dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, ma è tenuto, invece, a numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.

Nel caso in cui il produttore agricolo opti per la determinazione dell'imposta attraverso il regime ordinario, la comunicazione delle fatture emesse e ricevute è, invece, dovuta.

Risoluzione 105/E del 28 luglio 2017

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