Adempimenti

E-commerce, codice N3.2 per la fattura elettronica nel regime Oss

Le vendite di beni spediti da altri Paesi non si indicanoin dichiarazione nazionale

Regime Oss anche per le vendite a distanza con destinazione del Paese del fornitore e codice natura N3.2 per le fatture emesse in regime speciale Oss-Ue. Sono due chiarimenti dell’agenzia delle Entrate.

Nel dettaglio, in riferimento alla fattura elettronica, emessa tramite Sdi, per certificare una vendita a distanza soggetta ad Oss, pur non essendovi alcun obbligo, l’Agenzia indica «N3.2» (non imponibili – cessioni intracomunitarie), e non «N.7» (Iva assolta in altro stato Ue - prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ) quale codice adatto a valorizzare il campo natura dell’operazione.

Tale conclusione, anche se non precisata, deriverebbe dal fatto che, sul piano nazionale, il legislatore assimila le vendite a distanza alle cessioni intracomunitarie, in maniera forse impropria considerato che, secondo l’articolo 33, lettera a), della direttiva Iva, le stesse rilevano nel luogo di destinazione della merce (se oltre soglia o per scelta del fornitore) ed ivi scontano l’imposta.

L’altro chiarimento (già previsto dalle note esplicative della Commissione Ue) riguarda il fatto che il fornitore IT, che adotta l’Oss, deve ricorrere allo stesso per dichiarare anche le vendite a distanza verso consumatori finali IT di beni spediti da un altro Stato Ue. Tali operazioni non andranno quindi inserite nella dichiarazione Iva nazionale.

Dall’unione delle due risposte deriverebbe che, nell’ipotesi in cui il cedente IT emetta fattura elettronica per tracciare la vendita a distanza con spedizione della merce da Ue nei confronti del privato IT, verosimilmente andrebbe utilizzato il codice natura N.1 («operazione imponibile in Italia»), sebbene l’operazione è a tutti gli effetti una cessione a distanza Ue.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©