Imposte

Deducibili nel 730 i contributi da restituire all’ex datore

Per l’Agenzia non possono essere invece portate in deduzione le sanzioni

Il lavoratore può dedurre la contribuzione tardivamente versata al datore di lavoro per effetto di un’erronea applicazione del massimale contributivo. Lo ha chiarito l’Agenzia nella risposta 117/2022 data a un ex dipendente di un’azienda che, avendo ricevuto una diffida Inps nella campagna di recupero avviata da fine 2020, intende chiedergli la restituzione della contribuzione a suo carico. L’azienda aveva erroneamente applicato all’istante dal 2015 al 2017 il massimale contributivo in quanto lo stesso non aveva dato informazioni corrette sulla presenza di anzianità contributiva ante 1996. I contributi anteriori al 1996 rendevano l’ex dipendente un “vecchio iscritto”, con assoggettamento a contribuzione Ivs dell’intera retribuzione imponibile e non solo del massimale annualmente rivalutato.

Il quesito dell’ex dipendente riguarda le modalità di restituzione della sua quota di contributi al datore. Le ipotesi presentate riguardavano l’emissione di un prospetto di paga “supplementare” da parte dell’ex datore per semplificarne la deduzione o la deduzione diretta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi del dipendente.

L’Agenzia ha chiarito che la deducibilità della quota del lavoratore è garantita dall’articolo 10, comma 1, lettera e) del Tuir, che consente di dedurre dal reddito fiscalmente imponibile sia la contribuzione “obbligatoria”, sia quella facoltativamente versata (ad esempio, a titolo di riscatto). La deducibilità andrà osservata secondo il principio di cassa, senza guardare ai periodi “di competenza” dei contributi oggetto di diffida, né a quello in cui il datore effettui il pagamento all’Inps, ma con esclusivo riguardo al momento in cui l’ex lavoratore ne sosterrà l’esborso. Rispetto alle causali di deduzione, l’Agenzia riconduce l’onere deducibile alla contribuzione obbligatoria, trattandosi di un’integrazione della contribuzione mensilmente a carico dl lavoratore. Per gli ex dipendenti sarà possibile dedurre la quota di contributi oggetto di diffida con la dichiarazione reddituale (rigo E21 del modello 730) e tale deduzione sarà supportata da una Cu emessa dall’ex datore con annotazione con codice ZZ che ricostruisca la contribuzione a carico del dipendente.

Questa risposta fa ritenere che, nell’ipotesi in cui il recupero contributivo riguardi lavoratori in forza, in applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera a) del Tuir, la deduzione possa avvenire direttamente in busta paga analogamente a quanto accade per la contribuzione corrente. Anche in questo caso andrà specificato con una annotazione dedicata in Cu la quota di contributi riferita alle annualità pregresse. L’Agenzia ha confermato che le sanzioni anche per la parte riaddebitata dal datore al dipendente resteranno sempre non deducibili.

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