Imposte

Fusione nazionale estera in neutralità fiscale

La risposta a interpello 65/2023 sottolinea anche che ai fini Irap non avranno rilevanza gli eventuali maggiori valori iscritti, se non in virtù del ricorso all'affrancamento fiscale

di Leo De Rosa e Alberto Russo

La fattispecie rappresentata nella risposta ad interpello 65/2023 riguarda una società capogruppo con sede in Francia titolare di una stabile organizzazione in Italia. Tale società, al fine di ridimenzionare la catena partecipativa del gruppo, intende realizzare un’operazione di fusione per incorporazione di un’altra società di diritto francese, già controllata al 95%, anch’essa operante in Italia attraverso una stabile organizzazione.

Nel dettaglio, il progetto di riorganizzazione prospettato prevede dapprima l’acquisizione da parte della capogruppo del residuo 5% della società controllata e successivamente la fusione per incorporazione di quest’ultima.

L’effetto generato in Italia dalla fusione comporterà l’incorporazione della stabile organizzazione della società controllata all’interno di quella della società controllante.

Più nel dettaglio, le attività di titolarità della stabile organizzazione della società francese incorporata, a seguito dell’operazione di fusione verranno integralmente trasferite in favore della stabile organizzazione riconducibile alla società francese incorporante, la quale continuerà ad operare regolarmente nel mercato italiano come stabile organizzazione della capogruppo.

Con riferimento, all’operazione descritta la società istante chiede di sapere quale sia il regime impositivo applicabile sia ai fini delle imposte dirette (Ires e Irap) sia ai fini delle imposte indirette (Iva e imposta di registro) per le stabili organizzazioni coinvolte nell’operazione, prospettando - nella propria soluzione – l’applicazione di un principio di «neutralità fiscale» applicabile a tutti i comparti impositivi.

Nel dettaglio, la società istante sostiene che l’operazione rappresentata: ai fini Ires sia ammessa a fruire del regime di neutralità fiscale, previsto per le operazioni di fusione domestiche dall’articolo 172 del Tuir, in quanto, come previsto nella risoluzione 470/2008:

• l’operazione realizzata all’estero si qualifica come fusione così come definita dalla legislazione civilistica italiana (in quanto caratterizzata da uno scioglimento senza liquidazione della società incorporata e da un trasferimento universale di beni, diritti e obbligazioni della società incorporata nella società incorporante);

• la forma giuridica dei soggetti coinvolti è omologa a quella prevista per le società di diritto italiano per le quali viene garantita la neutralità (avendo la società incorporata la forma di sociéte en commandite par actions, assimilabile ad una società in accomandita per azioni italiana e la società incorporante la forma di una société anonyme au capital, assimilabile ad una società per azioni italiana);

• l’operazione produce effetti in Italia sulla posizione fiscale di almeno uno dei soggetti coinvolti (nel caso specifico incidenza dell’operazione sulla valorizzazione ai fini della fiscalità italiana dei beni delle stabili organizzazioni coinvolte);

• non generi plusvalori rilevanti ai fini Irap, conformemente a quanto previsto dall’agenzia delle Entrate nelle circolari 57/2008 e 27/2009, nelle quali è stato chiarito che i maggiori o minori valori iscritti in bilancio dalla società avente causa a seguito di un’operazione di riorganizzazione aziendale (come la fusione) non sono riconosciuti fiscalmente ai fini Irap;

• sia fuori campo Iva, in quanto si estende al passaggio di beni che avviene tra le due stabili organizzazioni italiane il regime di neutralità previsto per le fusioni dall’articolo 2, comma 3, lettera f) del Dpr 633/72, in base al quale «non sono considerate cessioni di beni (..) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti»;

• sia soggetta ad imposta di registro in termine fisso e nella misura fissa di 200 euro, conformemente al principio di alternatività Iva/registro di cui all’articolo 40 del Tur.

La risposta dell’agenzia delle Entrate riprende in toto la soluzione prospettata dall’istante, precisando che ai fini Irap, «non avranno rilevanza gli eventuali maggiori valori iscritti, se non in virtù del ricorso all'affrancamento fiscale» (articolo 176, comma 2-ter, del Tuir che dall’articolo 15 del Dl 185/2008).

Quanto al trattamento fiscale ai fini Iva, invece, l’agenzia delle Entrate specifica che «(..) è il caso di evidenziare, altresì, che l’articolo 19-bis2, comma 7 del Dpr 633 del 1972, obbliga le società beneficiarie della fusione ad effettuare la rettifica della detrazione Iva, ricorrendone i presupposti. La norma citata dispone, infatti, che «se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche». Ciò dovrebbe interpretarsi non tanto nel senso dell’obbligo di rettifica per effetto della fusione delle case madri, ma nel senso per cui, ai fini della rettifica si deve fare riferimento alla data di acquisto dei beni da parte del soggetto dante causa (c risoluzione n. 344/2002), sussistendo una continuità tra le posizioni fiscali dei due soggetti ai fini delle regole sulla detrazione dell’imposta.

In conclusione, la risposta ad interpello n. 65/2023 cristallizza il principio di neutralità fiscale ai fini Ires delle «fusioni nazionali estere».

Tale principio, già espresso nella risoluzione 470/2008 e richiamato nella più recente risposta ad interpello 873/2021, infatti, trova un’ulteriore conferma nella risposta ad interpello in commento.

Tuttavia, il valore aggiunto di questo ultimo documento di prassi risiede nell’aver disciplinato «a tutto tondo» e in maniera esaustiva la fiscalità delle suddette operazioni, fornendo un’interpretazione di quelle norme che la società istante giustamente definisce «quasi in bianco», poiché carenti di una specifica disciplina ai fini della tassazione diretta ed indiretta dell’operazione descritta. La risposta positiva ottenuta dalla società istante, sebbene valevole per il singolo caso di specie, fornisce dei chiarimenti che di certo gioveranno anche alla generalità dei contribuenti, nel caso in cui questi ultimi si trovino in una situazione simile a quella rappresentata nel documento di prassi in commento (circolare 9/2016).

Questo articolo fa parte del Modulo24 Operazioni Straordinarie del Gruppo 24 Ore.
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