I temi di NT+Modulo 24

Anche per il contribuente le dichiarazioni di terzi valgono come elementi indiziari

Rilasciate in sede extraprocessuale devono rispettare i requisiti della gravità, precisione e concordanza

di Andrea Taglioni

Nel pieno rispetto del principio parità di armi tra fisco e contribuente, l'introduzione nel processo tributario di dichiarazioni rese da terzi - pur non essendo assimilabile alla prova testimoniale - costituisce comunque valore probatorio proprio degli elementi indiziari.

Il valore indiziario della dichiarazione del terzo può assurgere a fonte di prova presuntiva (semplice) purché rispetti i parametri previsti dall'articolo 2729 del Codice civile.

Quindi, non è sufficiente che le dichiarazioni del terzo sostituitive di atto notorio prodotte nel processo siano plurime e di contenuto analogo, ma è necessario contestualizzare il fatto storico noto nonché verificare la probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto.

La Cassazione, con l'ordinanza n. 31588, pubblicata il 4 novembre, ha sintetizzato, con due principi di diritto, l'orientamento già espresso in precedenti pronunce, garantendo anche al contribuente la possibilità di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale le quali assumono valore probatorio proprio degli elementi indiziari dando luogo a presunzioni purché rispettino i requisiti della gravità, precisione e concordanza di cui all'articolo 2729 del Codice civile.

Ben si comprende come sia concesso anche al contribuente - a fronte delle disposizioni normative che consentono all'agenzia delle Entrate di richiedere a soggetti che hanno intrattenuto rapporti con il contribuente sottoposto a verifica informazioni e chiarimenti, le quali possono essere utilizzate ai fini accertativi - introdurre le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale per garantire il principio della parità delle armi processuali nonché l'effettività del diritto di difesa.

L'ordinanza, tra l'altro, contiene un interessante passaggio quando, dopo aver assunto che le dichiarazioni di terzo hanno il valore probatorio degli elementi indiziari, stabilisce che questi ultimi danno luogo a presunzioni qualora rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza.

Se questi sono i principi a cui attenersi, gli effetti che potrebbero derivare da tale interpretazione sono diversi e variano in funzione del contesto all'interno del quale le dichiarazioni vengono raccolte e rese.

Basti pensare alla frequente prassi amministrativa (avallata anche dalla Cassazione) che pone a base e motivazione degli accertamenti, come prova presuntiva, la dichiarazione di terzo attribuendogli una fonte privilegiata di attendibilità senza, magari, che la stessa abbia i caratteri di gravità, precisione e concordanza.

A questo punto è evidente che, se le dichiarazioni sono utilizzate dal contribuente, il giudice dovrà valutarle verificando che rispettino i parametri stabiliti dall'articolo 2729 del Codice civile, ma è altrettanto evidente che le medesime valutazioni devono essere fatte quando le dichiarazioni sono poste a fondamento e motivazione dell'avviso di accertamento.

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Accertamento e riscossione del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24