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Terzo settore, i trust Onlus cercano spazio nel Registro unico

L’atto costitutivo dovrà recepire le norme del Codice ed essere depositato nel Runts per la pubblicità verso terzi

di Paolo Gaeta e Gabriele Sepio

Trust Onlus alla prova della riforma del Terzo settore: sono molti i nodi da sciogliere in vista dell’operatività del Registro unico nazionale (Runts). A ben vedere, infatti, per tali “enti” dotati della qualifica di Onlus – una volta venuto meno il regime fiscale di favore (Dlgs 460/1997) – si pone il problema di comprendere se rispettino o meno ai fini dell’accesso al Runts i requisiti per diventare Ets. Un dubbio che deriva dalla definizione di ente del Terzo settore, prevista dall’articolo 4 del Dlgs 117/2017 (Cts), che introduce nell’elenco una categoria residuale composta da «altri enti di carattere privato diversi dalle società» costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Una disposizione questa che riprende la formula già utilizzata per le Onlus consentendo l’ingresso del trust Onlus nel nostro ordinamento ma che, a ben vedere, potrebbe escludere lo stesso dall’accesso al Terzo settore in quanto non consentirebbe di qualificarlo come «ente di carattere privato».

I trust, infatti, mancano di soggettività giuridica in senso proprio dal momento che costituiscono un patrimonio separato destinato ad uno specifico scopo. Si tratta, infatti, di enti dotati esclusivamente di soggettività dal punto di vista tributario che potrebbero, una volta venuto meno il regime fiscale Onlus, essere esclusi dal Runts. Una possibilità, questa, che risulterebbe alquanto discriminatoria per i trust già dotati della qualifica di Onlus i quali non potrebbero applicare il regime transitorio della riforma (articolo 101, commi 2 e 3 del Cts) e, con la definitiva abrogazione della disciplina Onlus, si troverebbero, di fatto, a dover devolvere il patrimonio accumulato in costanza delle agevolazioni e mantenere la veste di Trust semplice perdendo qualsiasi agevolazione riservata a particolari tipologie di enti non profit.

Tenendo conto anche dei lavori preparatori della commissione Finanze della Camera dei deputati risulta piuttosto evidente come la scelta di riproporre all’articolo 4 del Cts la medesima formula «altri enti di carattere privato», presente all’articolo 10 della disciplina Onlus, trovi una propria ratio proprio nell’intento di ammettere alla riforma del Terzo settore anche la tipologia di enti in esame.

Al di là, in ogni caso, delle criticità sistematiche sopra riportate, la possibilità per i trust Onlus di accedere alla riforma potrebbe rinvenirsi proprio nel suo impianto generale. A ben vedere, la possibilità di assumere la qualifica di Ets, pur in mancanza di soggettività giuridica, trova un precedente nella riforma del terzo settore nel momento in cui consente agli enti religiosi civilmente riconosciuti di costituire un “ramo” dedicato (articolo 4, comma 3, del Cts). Al pari del trust, il ramo non è un ente vero e proprio né un soggetto di diritti, bensì un patrimonio destinato per il perseguimento di specifici fini solidaristici. Un elemento questo, che potrebbe essere preso in prestito per una più ampia argomentazione sui trust e sulla loro possibilità di iscriversi al Runts a prescindere dalla qualifica di Onlus.

Mancando uno statuto, come per gli enti religiosi sarà l’atto di trust a dover recepire le norme del Codice e a essere depositato nel Registro unico, ai fini di pubblicità nei confronti dei terzi. Altro aspetto da valutare attentamente attiene alla tipologia di trust ed alle sue caratteristiche. Tenuto conto del fatto che la personalità giuridica viene detenuta, nel caso di specie, dal trustee, si potranno tenere in considerazione alcuni specifici aspetti ai fini dell’inserimento nel Runts: autonomia del patrimonio destinato con il vincolo di trust, lo scopo caritatevole, la struttura del trust. Valutazioni, queste, che potranno essere approfondite anche in vista della scadenza del prossimo 30 settembre per la consultazione pubblica della circolare sui trust pubblicata dall’agenzia delle Entrate.