Adempimenti

Nuovi contributi sugli ammortizzatori senza istruzioni operative

Problematica la gestione dei lavoratori cessati anche per il bonus da 200 euro. Per i consulenti del lavoro Inps deve gestire questi casi senza coinvolgere aziende e intermediari

di Matteo Prioschi

Il ritardo nella pubblicazione delle istruzioni per l’applicazione delle aliquote contributive correlate agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto sta creando difficoltà a imprese e intermediari. E più passano i giorni, più la regolarizzazione delle posizioni rischia di diventare complicata. A evidenziare il problema è stato l’Ordine dei consulenti del lavoro, tramite una lettera del 24 maggio ma diffusa il 7 giugno, a firma della presidente Marina Calderone e indirizzata al direttore generale dell’Inps, Vincenzo Caridi.

L’articolo 1, commi 191-220, della legge di Bilancio 2022 ha ampliato il raggio di intervento della Cigs, della Cigo e del Fis e variato, in alcuni casi, le aliquote contributive, a carico del datore di lavoro e del dipendente, dovute a fronte del ricorso all’integrazione salariale. Tali novità sono state recepite dall’Inps con il messaggio 637/2022 del 9 febbraio, che però, al contempo, ha rinviato l’applicazione delle nuove regole a una successiva circolare che finora non è stata pubblicata. Di conseguenza da inizio 2022 i datori di lavoro hanno proseguito con le regole preesistenti.

Questa situazione, evidenziano i consulenti, determina delle criticità in particolare nella gestione dei lavoratori che si sono dimessi da gennaio in poi o lo faranno prossimamente, ma comunque prima della divulgazione delle istruzioni mancanti. I datori di lavoro, infatti, non possono fare altro che applicare le regole precedenti che prevedono per taluni lavoratori nessun contributo a loro carico o aliquote differenti dalle nuove. Una volta concluso il rapporto di lavoro «si verificherà l’impossibilità oggettiva ad effettuare rivalsa nei termini di legge» nei confronti degli ex dipendenti e se «si considerasse necessario obbligare il datore di lavoro a inseguire le suddette somme presso i vari lavoratori/debitori nel frattempo cessati, si manifesterebbe una palese eccessiva onerosità dell’azione di recupero». D’altro canto il datore potrebbe dover versare la quota del dipendente.

Sussiste inoltre un ulteriore problema con i lavoratori cessati prima del 22 marzo, data di pubblicazione delle istruzioni per la gestione dello sconto dello 0,8% sui contributi previdenziali a loro carico. Sconto che non è stato applicato, ma che apre ora le porte all’una tantum da 200 euro da riconoscere a luglio.

La gestione di queste due situazioni, secondo i consulenti, deve essere effettuata dall’Inps senza chiamare in causa aziende e intermediari.

Quanto all’applicazione delle nuove aliquote contributive per gli ammortizzatori riferite a lavoratori non cessati, i consulenti ritengono necessario prevedere appositi codici arretrato, evitando di dover inviare di nuovo i modelli uniemens già trasmessi.

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