Imposte

Donazioni Covid senza verifica dell’utilizzo

Sì a detrazione e deduzione senza obbligo di riscontrare l’impiego delle somme. È sufficiente che la destinazione del versamento risulti dalla ricevuta del bonifico effettuato

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Erogazioni liberali Covid-19: spetta il beneficio fiscale al donante senza nessun obbligo di verificare l’impiego delle somme stanziate. Questo uno dei chiarimenti resi dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 238/2022 con cui si torna ad affrontare il tema legato all’articolo 66 del Dl 18/2020 (decreto «Cura Italia»).

La disposizione assegnava, per il periodo 2020, specifici vantaggi fiscali in caso di donazioni destinate a contenere l’emergenza epidemiologica. Nello specifico si tratta della detrazione Irpef del 30 per cento, dell’importo erogato, deduzione integrale Ires e Irap. Diversi i quesiti posti da parte di una Società che, nel periodo emergenziale, aveva deciso di destinare a favore di alcuni Comuni e ospedali pubblici delle somme per il contenimento e gestione del Covid-19.

Nel caso al centro dell’interpello il contribuente aveva disposto bonifici bancari nei confronti dei beneficiari dando conto del carattere della liberalità del pagamento e della specifica destinazione dell’erogazione. I primi due punti della risposta riguardano la possibilità di ricomprendere nella platea dei destinatari delle erogazioni oltre ai Comuni anche le aziende ospedaliere nonché la necessità da parte dei beneficiari di aprire conti correnti vincolati.

L’amministrazione richiamando i precedenti orientamenti di prassi (circolare 8/E e 11/E del 2020), conferma nella platea dei beneficiari a cui l’impresa può donare in base all’articolo 66, non solo Comuni e aziende ospedaliere ma anche strutture di ricovero, cura, assistenza, pubbliche e private coinvolte nella gestione dell’emergenza.

Viene chiarito inoltre come ai fini della piena deducibilità ai fini Ires e Irap dell’erogazione, non sia necessario che i beneficiari dispongano di un conto corrente destinato. Basterà che la società produca una ricevuta del versamento e un documento rilasciato dal donatario da cui risulti che la liberalità sia finalizzata a finanziare interventi di contenimento dell’emergenza Covid-19. Precisazioni importanti, invece, riguardano l’obbligo da parte del donante di controllare la rendicontazione posta in essere dai beneficiari in ordine all’impiego delle somme. Seppur in capo ad enti locali e aziende ospedaliere, al temine dello stato di emergenza, gravi l’obbligo di pubblicare sul proprio sito una rendicontazione separata che garantisca la trasparenza della fonte e dell’impiego delle erogazioni, per fruire del beneficio fiscale basterà che il carattere liberale e la destinazione del versamento risultino dalla ricevuta del bonifico.

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