Controlli e liti

Reato in concorso del Cda se mancano le deleghe e se nessuno dissente

Il chiarimento della Gdf a Telefisco 2023 applica l’orientamento severo della Cassazione: la presunzione si interrompe solo con una dichiarazione specifica sul punto

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Del reato tributario, in assenza di specifiche deleghe, rispondono tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salva l’ipotesi in cui qualcuno abbia espressamente esternato il proprio dissenso. Se invece sussistono specifiche deleghe ad uno o più amministratori, gli illeciti compiuti investono esclusivamente la responsabilità dei consiglieri delegati. A fornire questa interpretazione, in completa adesione con i principi della Suprema Corte, è la Guardia di Finanza in risposta a una domanda proposta in occasione di Telefisco 2023.

Più in particolare, è stato richiesto in che misura siano responsabili per le violazioni tributarie penalmente rilevanti i membri del cda, in assenza di deleghe. La Gdf ha, innanzitutto, ricordato che secondo il criterio seguito dal legislatore le condotte delittuose devono essere ascritte in capo ai soggetti ritenuti responsabili dell’illecito. In ambito societario, occorre a tal fine un attento esame delle funzioni svolte in aderenza al modello organizzativo adottato o dei poteri esercitati onde individuare i responsabili delle violazioni. Ne consegue che per i delitti dichiarativi, la verifica deve considerare l’esistenza di persone fisiche munite dei relativi poteri di rappresentanza in base agli statuti o alla legge.

La Gdf ha richiamato una sentenza della Suprema corte (Cassazione 11087/2022) secondo la quale per gli illeciti tributari posti in essere da un consiglio di amministrazione privo di specifiche deleghe, la responsabilità grava solidalmente su tutti i suoi componenti. Fa tuttavia eccezione, l’ipotesi in cui uno o più componenti espressamente esternino il proprio dissenso al compimento di una determinata operazione.

Qualora, invece, specifiche materie siano attribuite a uno o più amministratori, gli illeciti compiuti investono esclusivamente la responsabilità dei consiglieri ad esse delegati. La Gdf ha tuttavia precisato che resta comunque ferma l’applicabilità dei principi generali in tema di concorso di persone nel reato.

In tale contesto, la Guardia di Finanza (rispondendo ad altro quesito) ha fornito chiarimenti sulla responsabilità del legale rappresentante nell’ipotesi in cui esista una delega ad un terzo amministratore per la sottoscrizione della dichiarazione.

Secondo la Gdf in capo al delegato è ascrivibile, in prima battuta, l’eventuale reato dichiarativo, fermo restando che altri soggetti diversi dal materiale sottoscrittore della dichiarazione possano concorrere nel reato (Cassazione 50201/2015).

Infatti, laddove venga accertato che il delegato abbia tenuto la condotta penalmente rilevante perché istigato o rafforzato nelle sue intenzioni dal rappresentante legale ovvero in attuazione di un accordo con lo stesso, quest’ultimo risponderà del reato tributario a titolo di concorso (Cassazione 18827/2019).

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