Finanza

Sugli aiuti anti Covid da sciogliere il nodo della cumulabilità

La decisione Ue sull’ammissibilità degli aiuti nazionali solleva dubbi che l’emanando decreto dovrà risolvere

L'emanazione della decisione della Commissione europea (C(2021)7521 UE) sull'ammissibilità delle misure nazionali di aiuto emanate durante la pandemia dall'Italia ha sollevato numerosi dubbi che si spera vengano risolti dall'emanando decreto del ministero dell'Economia e finanze. Il decreto, che sta completando l'iter approvativo, definirà le modalità di utilizzo del cosiddetto “schema ombrello” (commi da 13 a 15 dell'articolo 1 del Dl 41/2021) consentendo ai beneficiari di fruire delle soglie di cui alla Sezione 3.1 e di avvalersi anche della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo presentando un'autodichiarazione all'agenzia delle Entrate per garantire il monitoraggio e il controllo degli aiuti previsti.

Data la delicatezza dell'autodichiarazione che dovranno presentare i beneficiari, il decreto dovrebbe affrontare e risolvere i temi della cumulabilità degli aiuti, piuttosto che il corretto momento da cui far scattare i singoli termini previsti dalla decisione.

L'intervento è ancor più necessario considerando che la Commissione europea ha prorogato fino al 30 giugno 2022 il Quadro temporaneo (Tf), la cui scadenza era prevista per il 31 dicembre 2021, ed ha aumentato i massimali della sezione 3.1 (fino a 2,3 milioni) e della Sezione 3.12 (fino a 12 milioni).

In primo luogo, deve essere chiarito se i massimali stabiliti dalle rispettive sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro siano cumulabili o meno. È naturalmente auspicabile una soluzione positiva ma è anche necessario un approccio prudenziale in quanto il sistema degli aiuti previsti dal Quadro temporaneo è una deroga al regime ordinario della disciplina sugli aiuti di Stato. Seguendo una linea più cauta, se il beneficiario può fruire dei massimali stabiliti dal 3.12, perché ricorrono le condizioni stabilite dal paragrafo 87 del Quadro dedicato a questa sezione, dovrà “stabilire” il proprio massimale in 3 milioni di euro (per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021), ovvero in 10 milioni di euro (per gli aiuti ricevuti a partire dal 28 gennaio 2021). Pertanto, potrebbe non esserci possibilità di cumulo ulteriore con i massimali stabiliti dalla sezione 3.1 (800mila/1.8 milioni).

Altra questione riguarda la possibilità per il beneficiario di poter fruire dei due aiuti selezionando le misure accessibili. La decisione non spiega se sia possibile “selezionare” le misure, indicate al comma 13 dell'articolo 1 del Dl, da poter riportare all'interno dei massimali previsti dalla sezione 3.12, ricorrendo le condizioni previste dal paragrafo 87 del Quadro. Mantenendo invece, per altre misure, le condizioni e i limiti previsti dalla sezione 3.1. Le condizioni da rispettare per le due sezioni dovrebbero permettere all'impresa di scegliere, a seconda delle singole esigenze, di come usufruire degli aiuti. Certamente un chiarimento del decreto sul punto sarebbe auspicabile.

Altro chiarimento necessario riguarda la definizione del momento di concessione dell'aiuto ai fini del rispetto dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 rispetto alla data del 28.1.2021 ed in considerazione dei nuovi massimali introdotti dalla Commissione Europea. La decisione si limita ad affermare che rileva la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario e specificando che, a seconda della misura, sarà necessario avere riguardo:

i) alla data di approvazione della domanda di aiuto;

ii) alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, o di approvazione della compensazione, in relazione ai crediti d'imposta (che però non considera che i crediti possono essere ceduti);

iii) alla data di entrata in vigore della normativa di riferimento, negli altri casi.

Se la data di concessione non è chiara, vi saranno problemi per la presentazione delle autodichiarazioni e contestualmente molte imprese correranno il rischio di dover restituire gli aiuti.

Vi è poi un punto particolarmente importante. Un soggetto che ad oggi non ha fruito di aiuti dovrebbe avere diritto di utilizzare l'intero importo sino al 30 giugno 2022. Passaggio fondamentale anche in considerazione dei nuovi tetti introdotti dalla Commissione Europea.

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