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Iva sulla prima casa, le politiche sociali indirizzano l'aliquota

di Raffaele Rizzardi

Avremo tempo sino al 1° gennaio 2025, ma qualche riflessione sulla scelta delle nuove aliquote Iva, introdotte dalla direttiva (Ue) 2022/542, può essere fatta sin d’ora.
Con particolare riferimento all’edilizia abitativa, dobbiamo innanzitutto qualificare la condizione relativa alle operazioni che rientrano nell’ambito di una politica sociale. La Corte di giustizia (sentenza 4 giugno 2015 nella causa C-161/14 – Commissione Ue contro Regno Unito) sviluppa la motivazione sull’individuazione della «politica sociale» in ambito abitativo, analizzando anche nelle quattro lingue principali dell’Unione europea il testo della voce 10) dell’allegato III delle aliquote ridotte.

In questa lite la Commissione europea ritiene che la nozione di politica sociale in ambito abitativo debba essere riferita agli interventi per stimolare le opportunità di alloggio per le persone a basso reddito e per assicurare un equo accesso all’abitazione, come nel caso della messa a disposizione di alloggi sociali. Quest’ultima nozione si trova nel Dm 22 aprile 2008, e consente l’opzione per l’aliquota 10% sui canoni di locazione, evitando quindi il pro-rata per il costruttore, e la vendita sempre in regime di imponibilità senza condizioni, applicando l’aliquota “prima casa” o quella del 10 per cento.

A quanto risulta, l’applicazione delle regole relative agli alloggi sociali copre una minima parte del mondo dell’edilizia nel nostro Paese, e quindi occorre che sia meglio specificato se anche l’Iva del 4% per la prima casa si inquadra nella politica sociale, altrimenti – e qui il tempo a disposizione è ancora più lungo, sino al 31 dicembre 2041 (articolo 105-ter della direttiva 2006/112/CE, introdotto dalla nuova direttiva) – si dovrà passare a una aliquota non inferiore al 12%.

Dal 1° gennaio 2025, con la decorrenza ordinaria delle nuove aliquote, meritano di essere segnalate due innovazioni favorevoli ai contribuenti:la condizione dell’ambito della politica sociale, che era prevista al punto 10) dell’allegato non solo per la costruzione e la vendita, viene ora circoscritta a questi due aspetti, liberando da questa restrizione gli interventi di ristrutturazione e trasformazione, comprese la demolizione e la ricostruzione. Per questi importanti interventi l’unica condizione sarà che si tratti di edilizia abitativa.

Il Regno Unito era stato condannato dalla Corte di giustizia proprio perché questa voce, tuttora vigente sino al 31 dicembre 2024, li condizionava alla politica sociale; con l’inclusione di questi lavori nella voce 10) viene meno la condizione relativa all’esclusione dall’aliquota ridotta dei materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso.

Questo vincolo era nella voce 10-bis), che ora accoglie altri interventi, relativi agli edifici pubblici e a quelli utilizzati per attività di interesse pubblico. Avrà quindi effetto sino al 31 dicembre 2024 l’articolo 7 della Finanziaria 2000 (legge 488/1999), per la limitazione dell’aliquota ridotta in presenza di beni significativi nei lavori di manutenzione nell’edilizia abitativa. Questo vincolo determina anche una complessità nella fatturazione e il rischio di una alterazione dei valori indicati dai fornitori, per evitare la doppia aliquota della stessa fornitura.