Adempimenti

Nell’esterometro l’acquisto di auto usate da Stato Ue

Anche se fuori campo Iva il cessionario nazionale deve comunicarlo allo Sdi. Da verificare se il cedente ha trattato la cessione nel regime del margine

di Benedetto Santacroce

L’acquisto di autovetture usate da un altro Stato membro Ue nel regime del margine, anche se fuori campo Iva, va comunicato dal cessionario nazionale allo Sdi (sistema di interscambio) con l’esterometro, integrando il documento estero.

Questa precisazione fornita dall’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2023 porta un’ulteriore chiarezza su un tema che già dal 1° luglio 2022, data di modifica dell’obbligo connesso all'esterometro, aveva posto notevoli dubbi.

Le verifiche preliminari

L’operazione considerata è quella dell'operatore nazionale che acquista da altro Stato membro delle autovetture soggette al regime del margine e si domanda se e come deve trasmettere tale informazione al Sdi quale operazione fuori campo Iva realizzata con soggetto non residente.

L’operazione è particolarmente delicata e impone all'acquirente di verificare, ancor prima di gestire l'operazione, se effettivamente il cedente ha trattato la cessione nel regime del margine ovvero quale cessione intraunionale.

La verifica si rende necessaria perché le fatture emesse dall’operatore unionale sono in entrambi i casi senza imposta, ma le conseguenze Iva per l’acquirente sono diametralmente opposte.

In caso di irregolarità

Non a caso, nella risposta l’Agenzia sottolinea il particolare rischio che è sottostante all’irregolare trattamento dell’operazione, in quanto in passato ha dato luogo a numerosi accertamenti.

In pratica l’acquirente, anche in base ai documenti che accompagnano l’operazione, anche facendo riferimento alle vicende connesse alla proprietà del mezzo (analisi del libretto di circolazione o altri documenti collegati alla autovettura acquistata) deve appurare il regime fiscale di acquisto dell’autovettura.

Nel caso di acquisto intracomunitario, a differenza del regime del margine, l'acquirente dovrà, in relazione al fatto che l'operazione è imponibile in Italia con il meccanismo dell’inversione contabile, gestire la fattura estera rispettando le regole imposte dall'articoli 46 e seguenti del Dl 331/93.

Dopo tale verifica e dando per acquisito il fatto che l'acquisto è avvenuto nel regime del margine l’acquirente dovrà procedere con i connessi adempimenti Iva.

Gli acquisti di beni da altro Stato membro, anche se non rilevanti ai fini Iva, vanno monitorati e comunicati con l'esterometro a condizione che gli stessi abbiano un importo superiore a 5.000 euro.

L’operatore dovrà, dunque, integrare la fattura estera ricevuta, indicando la causale di esclusione da Iva e quindi senza applicare l'imposta e utilizzando la tipologia del documento il codice TD19.

Inoltre, per quanto riguarda la natura della transazione, come riportato nella guida alla fatturazione elettronica versione 1.8 dell’agenzia delle Entrate, dovrà utilizzare il codice N2.2.

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