Contabilità

Per la transazione fiscale servono termini più stringenti

di Giulio Andreani

La riforma della crisi di impresa non ha modificato la disciplina della transazione fiscale perchè si è limitata a scindere il contenuto dell’articolo 182-ter della legge fallimentare in due articoli: il 63 sugli accordi di ristrutturazione dei debiti e l’88 sul concordato preventivo. Tuttavia, qualche effetto sulla transazione fiscale discende dalle modifiche ad altre norme. Tra queste, l’articolo 86 del nuovo Codice che impone, nel concordato preventivo, il pagamento dei crediti privilegiati entro due anni dall’omologazione, rendendo indispensabile l’ok del Fisco alla transazione per pagare i crediti fiscali privilegiati oltre tale termine.

Il rafforzamento della transazione fiscale è tuttavia previsto da una recente proposta di legge (si veda il Sole 24 Ore del 30 ottobre scorso), che tratta le principali criticità interpretative e applicative di tale istituto emerse nel corso degli anni.

1. La valutazione, da parte del Fisco, della convenienza delle proposte di transazione fiscale non può essere basata sul rispetto di soglie minime di soddisfacimento dei crediti erariali prestabilite, perché la convenienza varia da caso a caso. Per questo motivo l’articolo 182-ter prevede, ai fini della valutazione, criteri generali e non quantitativi, stabilendo che: a) il pagamento offerto alle Entrate non può essere inferiore, se è proposto nell’ambito di un concordato, a quello che il Fisco otterrebbe mediante la liquidazione dell’impresa e, se proposto nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, a quello che riceverebbe per effetto di qualsiasi soluzione alternativa concretamente attuabile; b) il soddisfacimento offerto alle Entrate non può essere nel complesso inferiore a quello proposto per i crediti privilegiati assistiti da una causa di prelazione di grado inferiore a quella dei crediti fiscali e, a maggior ragione, per i crediti chirografari.

Il rispetto di tali criteri va attestato da un professionista indipendente munito di specifici requisiti, incaricato dalla stessa impresa debitrice. Ciò nonostante l’agenzia delle Entrate di solito rigetta le proposte che prevedono il pagamento dei debiti fiscali al di sotto di una data percentuale (variabile, ma intorno al 35%), indipendentemente dal fatto che esse siano comunque più convenienti per l’Erario di qualsiasi altra soluzione e che tale convenienza sia stata oggetto di un’attestazione la cui falsità è punita anche penalmente.

Pertanto sarebbe utile un rafforzamento del peso di questi criteri, prevedendo che l’attestazione sia resa da un professionista nominato dal presidente del tribunale competente, il che accrescerebbe indipendenza e oggettività della prestazione resa, e stabilendo che il Fisco possa discostarsene solo per fondati e documentati motivi.

2. Nel contrasto alle crisi aziendali conta il fattore rapidità. Se si considera che la proposta di transazione fiscale, vista la documentazione da cui deve essere corredata (piano di risanamento, attestazione, e così via), può essere presentata solo dopo alcuni mesi di lavoro da parte di vari consulenti, è evidente che la risposta dell’Agenzia deve arrivare in termini ravvicinati, pena l’inutilità o la minore efficacia della proposta stessa. Viceversa - escluso il concordato, ove i tempi sono dettati dal tribunale - l’amministrazione impiega mediamente nove mesi/un anno per approvare o rigettare le proposte di transazione fiscale e in qualche (non raro) caso anche più di un anno. Pertanto serve una norma che introduca l’obbligo per le Entrate di provvedere entro 120 giorni dalla proposta.

3. Spesso l’agente della riscossione avvia azioni cautelari ed esecutive verso le imprese debitrici proprio a seguito della presentazione di una proposta di transazione fiscale, rischiando in tal modo di comprometterne il risanamento. È quindi assai utile una norma che inibisca tali azioni per il periodo necessario per l’esame della proposta. Il Fisco non può essere il dottor Jekyll, che non risponde per mesi e mesi a un’impresa, e mister Hyde che aggredisce la stessa impresa, mandandola a picco nelle more della risposta.

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