Imposte

L’addio all’Irap non cancella saldo a giugno e dichiarazione

Nuove regole dal 2022: l’abolizione dell’imposta non riguarda società di persone e di capitali

di Alessandra Caputo

Niente più Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni. Il comma 8 della legge 234/2021 cancella l’imposta per alcuni contribuenti, lasciando però scontente le strutture collettive. L’effetto di questa norma è che, a parità di attività svolta, se il soggetto è “solo”, non verserà l’imposta, ma se si unisce ad altri (in società/studio associato), diventa soggetto passivo. Di fatto, la legge di Bilancio anticipa l’entrata in vigore della riforma fiscale, che prevede uno o più decreti volti al graduale superamento dell’Irap e alla contestuale introduzione di una addizionale al reddito d’impresa.

Soggetti e presupposti dell’Irap

L’Irap è disciplinata dal Dlgs 446/1997 ed è dovuta per l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Sono soggetti passivi gli esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo, operanti sia in forma individuale che associata, gli enti non commerciali privati nonché le amministrazioni ed enti pubblici.

Dalla sua introduzione (dal 1° gennaio 1998 con lo scopo di compensare i minori introiti conseguenti alla soppressione di alcuni tributi, quali, Ilor, Iciap, tassa sulla partita Iva) sono stati diversi gli interventi che hanno interessato questa imposta. Tra i principali, i provvedimenti che hanno inciso sulle deduzioni Irap, in particolare sulle componenti relative al costo del lavoro, disponendo l’integrale deducibilità del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato. Con riferimento poi all’autonoma organizzazione, la legge di Stabilità 2015 ha chiarito che questa non sussiste per i medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione ove percepiscano, per l’attività svolta presso dette strutture, più del 75% del proprio reddito complessivo. Dal 2016 poi, l’Irap non è più dovuta con riferimento alle attività agricole potenzialmente rientranti nel reddito agrario.

La legge di Bilancio 2022

Il comma 8 della legge di Bilancio 2022 esenta da Irap le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni, di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del Dlgs 446/1997.

L’articolo 3 contiene l’elenco dei soggetti passivi ai fini Irap. Nello specifico, la lettera b) include le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del Tuir, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’articolo 55 del Tuir (la norma reca ancora il vecchio articolo 51, oggi diventato 55); la lettera c) include, invece, tra i soggetti passivi le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate, esercenti arti e professioni.

Non c’è molto spazio per i dubbi sul fatto che la cancellazione dell’Irap riguardi solo le persone fisiche e non anche le società e gli enti assimilati: la norma, infatti, non si limita a richiamare le lettere b) e c) dell’articolo 3 del Dlgs 446/1997, ma circoscrive l’ambito di applicazione della norma alle sole persone fisiche richiamate nell’articolo 3. Continueranno quindi a versare l’Irap le società di persone e di capitali, ma anche gli studi associati e le società tra professionisti. Resta sempre ferma la possibilità di invocare la mancanza di una autonoma organizzazione per sfuggire all’applicazione dell’imposta Dovrebbero, invece, rientrare nelle esclusioni le imprese familiari le quali, pur avvalendosi di collaboratori, restano comunque qualificate come imprese individuale.

La decorrenza

Le novità in materia di Irap entrano in vigore a decorrere dal periodo di imposta in corso all’entrata in vigore della legge di Bilancio; vale a dire, per coloro che hanno un esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2022. Ne consegue che questi contribuenti per i quali viene prevista la cancellazione dell’Irap, devono preoccuparsi ancora di due adempimenti: il versamento del saldo 2021, entro il 30 giugno 2022 e la presentazione del modello Irap 2022 previsto per il prossimo 30 novembre 2022 (salve, in entrambi i casi, eventuali proroghe). Non sono invece dovuti gli acconti.

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