Controlli e liti

Timbro datario illeggibile: stop all’appello

Per la Ctr Puglia 1874/26/2022 la fotocopia non leggibile dell’avviso di ricevimento depositata in giudizio non prova l’invio nei termini dell’atto

di Marco Nessi e Roberto Torelli

È tardivo l’atto di appello se in giudizio viene depositata la sola fotocopia dell’avviso di ricevimento non recante con certezza la data di spedizione dell’atto non essendo leggibile il timbro datario. Lo ha affermato la Ctr della Puglia nella sentenza n. 1874/26/2022 (presidente Ventura, relatore Mercurio).

Nel caso esaminato, l’agenzia delle Entrate impugnava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di un contribuente avverso una cartella di pagamento (ai fini Irpef e addizionali) emessa ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/73. In sede di costituzione in giudizio, in via preliminare, il contribuente appellato eccepiva la tardività dell’appello proposto dall’agenzia delle Entrate, stante la mancata prova dell’avvenuta impugnazione della sentenza nei termini di decadenza previsti dalla legge e la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza da parte della Ctp di Foggia emittente la sentenza appellata.

Il collegio giudicante ha accolto questa eccezione, ed ha riconosciuto l’inammissibilità dell’appello, stante la mancata dimostrazione da parte dell’agenzia delle Entrate della tempestività dell’impugnazione. Infatti, nel caso specifico l’Agenzia aveva depositato al fascicolo soltanto la fotocopia dell’avviso di ricevimento della relativa raccomandata contenente l’atto di appello, che, tuttavia, non poteva dimostrare con certezza la data di spedizione del medesimo atto, essendo illeggibile il timbro datario.

Nel motivare la propria decisione, il collegio ha ricordato che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione (n. 18551/2010 e 13216/2009), nell’ipotesi di notifica a mezzo posta, la prova della tempestività della notifica esige che, nel termine di cui all’articolo 327 del Codice di procedura civile, l’atto da notificare sia presentato all’ufficio postale. Pertanto l’appello deve considerarsi tardivo se (come accaduto nel caso di specie) la data dell’atto risulta da un mero elenco di trasmissione recante la data, la dicitura ed il timbro della sola agenzia delle Entrate (richiedente la notifica) e non da una ricevuta delle Poste (che, in qualità di terzo addetto a tale adempimento, deve a sua volta certificare in modo incontrovertibile di avere ricevuto l’atto in questione in quella data).

Il collegio ha altresì evidenziato che, secondo consolidato orientamento, nel processo tributario la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello, è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate recanti il timbro delle poste, e ciò in quanto la veridicità dell’apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione (Cassazione n. 4742/2021).

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