Imposte

Impatriati, anche l’acquisto di una casa estende il bonus entro 18 mesi dal versamento

La circolare 17/E chiarisce le condizioni per estendere l’opzione riservata a ricercatori e docenti in caso di figli minorenni o acquisto immobili al rientro

di Antonio Longo

La circolare 17/E/2022 del 25 maggio (si veda il precedente articolo «Impatriati, bonus esteso se il figlio è minorenne alla data del versamento») fornisce rilevanti chiarimenti circa l’ambito applicativo dell’opzione introdotta dall’ultima legge di Bilancio (legge 234/2021), che permette a docenti e ricercatori di estendere il regime per il «rientro dei cervelli» (articolo 44 del Dl 78/2010) sino a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di un contributo del 5% o del 10% del reddito a seconda di alcune condizioni previste dalla legge (presenza di figli minorenni e acquisto di immobili residenziali in Italia).

Il regime fiscale speciale riservato a questi soggetti prevede la detassazione, ai fini Irpef, del 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia per chi ha svolto attività di ricerca o docenza all’estero per almeno due anni e decide di trasferirsi nel nostro Paese. L’opzione per l’estensione del regime spetta ai contribuenti che siano stati iscritti all’Aire oppure che siano cittadini di Stati Ue e che abbiano già trasferito in Italia la residenza prima del 2020, beneficiando delle agevolazioni già alla data del 31 dicembre 2019.

L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo che varia in base al numero dei figli. La condizione relativa ai figli under 18 va riscontrata nell’anno del versamento del contributo e non rileva la circostanza che i figli diventino maggiorenni in un momento successivo. In questo caso permangono i benefici fiscali per l’intero periodo previsto. L’acquisto di un’unità immobiliare residenziale entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione va perfezionato facendo riferimento al calendario comune e, quindi, comprendendo il periodo che arriva fino al giorno precedente la conclusione dei 18 mesi dal pagamento del contributo.

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