Imposte

Riallineamento del marchio, basta la scelta in dichiarazione

L’imposta sostitutiva non versata non preclude l’efficacia dell’opzione

di Alessandro Germani

Non preclude l’efficacia del riallineamento di un marchio l’omesso versamento dell’imposta sostitutiva, perché ciò che conta è l’indicazione in dichiarazione. Il vincolo sulla riserva può essere posto anche nel bilancio successivo a quello di effettuazione del riallineamento. È valida la dichiarazione tardiva nei 90 giorni con la quale si manifesta l’opzione. Sono questi i chiarimenti della risposta n. 411 di ieri.

Una società IAS adopter ha optato per il riallineamento di un marchio ai sensi dell’articolo 110 comma 8-bis del Dl 104/20. I quesiti che pone riguardano la validità della suddetta opzione in presenza del fatto di non aver pagato l’imposta sostitutiva nei termini, di non aver apposto il vincolo sulle riserve in sospensione d’imposta nel bilancio di effettuazione del riallineamento (ovvero quello 2020) ma solo nel successivo bilancio 2021, nonché la validità della dichiarazione tardiva nei 90 giorni con la quale si manifesta l’opzione.

Nella risposta l’Agenzia dà parere positivo a tutte e tre le domande dell’istante. In particolare, viene ribadito che il perfezionamento dell’opzione per il riallineamento avviene con la compilazione del quadro RQ indipendentemente dal versamento integrale della sostitutiva. La norma ricalca quella originaria del riallineamento in base alla legge 342/00 per cui anche i pregressi chiarimenti mantengono la loro validità. In particolare la circolare 14/E/17 ha chiarito che l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione. L’imposta sostitutiva non versata sarà iscritta a ruolo ai sensi dell’articolo 10 e seguenti del DPR 602/73, ferma restando per il contribuente la possibilità del ravvedimento operoso. Circa poi l’apposizione del vincolo in sospensione d’imposta alla riserva, come chiarito in vari precedenti (circ. n. 18/E/06 n. 13/E/14 e n. 14/E/17) ciò potrà avvenire anche nel bilancio relativo all’esercizio successivo (nel caso di specie bilancio 2021) mediante delibera assembleare. Questo a condizione che già in relazione al 2020 ci sia capienza nel patrimonio netto per vincolare una riserva e salvo il fatto che l’assemblea non cambi idea, il che precluderebbe l’efficacia dell’agevolazione. Infine viene confermata la validità dell’opzione effettuata attraverso la dichiarazione tardiva nei 90 giorni (successivi al 30 novembre 2021). Tale comportamento è stato validato dall’Agenzia in varie riprese (circ. 42/E/16, ris. 325/E/02 in tema di rateizzazione delle plusvalenze patrimoniali ex articolo 86 del Tuir e circolare 33/E/20 per il regime degli impatriati). Si conferma quindi che l’opzione per il riallineamento può essere validamente emendata mediante la presentazione di una dichiarazione tardiva, nei 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario per la presentazione del modello Redditi Sc 2021.

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