Controlli e liti

I giudici bloccano l’intervento volontario dell’ente creditore

Per la Ctp Torino 912/6/2021 le Entrate sono ammesse in giudizio solo se chiamate in causa dalla Riscossione

di Rosanna Acierno

In assenza di un’apposita chiamata in causa da parte dell’agente della Riscossione, l’intervento volontario da parte dell’ente creditore è illegittimo. Ammettere, infatti, la possibilità alla parte pubblica resistente di effettuare un intervento volontario rappresenterebbe un aggiramento dell’articolo 39 del Dlgs 112/99. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctp Torino 912/6/2021 (presidente e relatore Ingino).

La pronuncia trae origine da diversi atti di pignoramento presso terzi, cartelle e avvisi di addebito Inps notificati a un contribuente che, con ricorso cumulativo, li impugnava dinanzi alla Ctp di Torino, citando in giudizio l’agente della riscossione ed eccependone, peraltro, la nullità per inesistenza giuridica della notifica degli atti impositivi presupposto. Costituitasi in giudizio, l’agenzia della Riscossione eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione relativamente agli avvisi Inps in quanto non rientranti, quindi, tra gli atti appartenenti alla giurisdizione tributaria. Inoltre, successivamente, senza essere stata chiamata in giudizio da Riscossione, interveniva volontariamente in giudizio anche l’agenzia delle Entrate, limitatamente agli atti riportanti crediti erariali di sua competenza.

Con apposite memorie illustrative, il ricorrente contestava l’ammissibilità dell’intervento volontario delle Entrate per violazione dell’articolo 39 del Dlgs 112/99 secondo cui «il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite».

Dopo aver dichiarato preliminarmente il difetto di giurisdizione tributaria in relazione agli avvisi Inps, accogliendo parzialmente il ricorso, la Ctp di Torino ha dichiarato inammissibile l’intervento volontario delle Entrate: ammettere l’intervento volontario dell’ente creditore renderebbe vaga la norma prevista dal legislatore con l’articolo 39.

Inoltre, secondo i giudici torinesi, è applicabile soltanto alle parti private l’articolo 14, comma 3 del Dlgs 546/92, secondo cui «possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso».

Tuttavia, proprio in merito a quest’ultimo punto, si segnala che la Cassazione con l’ordinanza 24785/2021 ha sancito che se la chiamata in causa dell’ente creditore viene omessa da parte dell’agente della Riscossione, è comunque ammesso il suo intervento volontario, proprio secondo quanto stabilito dall’articolo 14 del Dlgs 546/92, avendo un interesse qualificato e, dunque, giuridicamente rilevante all’intervento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©