Spesometro, i vincoli alla possibilità di ravvedimento
In generale, l’omessa comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, così come pure la sua presentazione con dati incompleti o non veritieri, può essere sanata mediante ravvedimento operoso. Tuttavia, nel caso prospettato, si ritiene che, con riferimento allo spesometro per il 2013, sia ancora possibile procedere con il ravvedimento soltanto per la trasmissione avvenuta nei termini con dati incompleti. Non sembrerebbe, invece, più possibile procedere alla regolarizzazione spontanea dell’omesso invio della comunicazione, essendo ormai trascorso più di un anno dalla violazione. Infine, si fa rilevare che, ai fini del ravvedimento, per regolarizzare l’invio della comunicazione con dati incompleti o non veritieri, occorre fare riferimento alla sanzione minima di 250 euro, ex articolo 11 del Dlgs 471/1997, ridotta di un sesto e da versare con il codice tributo 8911.
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