Professione

Cassa dottori commercialisti, entro il 31 ottobre si può chiedere il bonus per asilo e scuola dell’infanzia

Il contributo può essere richiesto dagli iscritti under 40 il cui reddito, nel 2020, non ha superato i 30mila euro; l’aiuto può arrivare a mille euro per figlio

di Federica Micardi

Ancora pochi giorni per chiedere il bonus “asili nido” messo proposto dalla Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti. Si tratta di un contributo, che può arrivare fino a mille euro per figlio, viene riconosciuto ai genitori professionisti per le spese di asilo nido e scuola dell’infanzia sostenute per il periodo 1° settembre 2021 – 31 luglio 2022.

L’aiuto è rivolto ai commercialisti under 40 – in regola con i versamenti contributivi - che nel 2020 (modello Redditi 2021) hanno dichiarato un reddito non superiore a 30mila euro. La domanda va presentata entro il 31 ottobre; nel caso in cui entrambi i genitori abbiano i requisiti previsti dal bando la domanda può essere presentata da uno solo dei due. L’obiettivo è quello di favorire la conciliazione fra il mantenimento e lo sviluppo dell’attività professionale e gli impegni familiari. Per questo contributo sono stati stanziati 2 milioni di euro.

La domanda

La domanda, una per ogni figlio, va presentata entro il 31 ottobre 2022 utilizzando il servizio online DAS, disponibile sul sito www.cnpadc.it. Insieme all’istanza va presentata la seguente documentazione:

O documento di identità in corso di validità;

O ricevute di pagamento fiscalmente valide, con l’indicazione dell’asilo nido o scuola dell’infanzia.

Le ricevute dovranno:

- riportare il nominativo del figlio, o del genitore iscritto che richiede il contributo; se la ricevuta riporta il nominativo dell’altro genitore (non iscritto) va indicato anche il nominativo del figlio;

- riferirsi alle spese di iscrizione e frequenza nell’anno educativo dal 1° settembre 2021 al 31 luglio 2022. Qualora le informazioni richieste non dovessero essere riportate nella ricevuta, è necessario allegare l’attestazione di iscrizione e frequenza rilasciata dall’istituto frequentato dal minore, dalla quale dovranno risultare le generalità del richiedente e quelle del figlio.

È sufficiente allegare il numero di ricevute di pagamento la cui somma concorre al raggiungimento dell’importo massimo erogabile (mille euro).
Nel caso di fatture indicanti la possibilità di pagamento successivo all’emissione o che rimandano a un pagamento da perfezionare tramite bonifico bancario, è necessario allegare anche la documentazione che attesti l’avvenuto pagamento.

Pezzo pubblicato il 13 settembre e aggiornato il 27 ottobre

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