Diritto

Concordato, registro fisso per i beni postergati

Occorre analizzare se l’effettotraslativo è rinviato

di Massimo Romeo

Il decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore si distingue dalle altre tipologie di concordato (come, ad esempio, la “cessio bonorum”) in quanto produce un effetto immediatamente traslativo dei residui attivi fallimentari. Per la valutazione dell’effetto traslativo immediato ai fini dell’imposizione proporzionale è necessario indirizzare l’indagine al contenuto dell’atto, al fine di analizzare, in termini concreti, se il decreto abbia prodotto effetti traslativi immediati o se gli stessi siano stati postergati con il compimento di atti successivi e, comunque, non contestuali all’omologa, con l’eventuale apposizione d’una condizione di carattere temporale che differisca la produzione degli effetti traslativi del concordato con assuntore. Pertanto, qualora il decreto «disponga» ma non «trasferisca» e precisi che l’effetto traslativo si produrrà con successivo decreto di trasferimento del giudice ....l’imposizione sarà in misura fissa rinviandosi l’effetto traslativo dei beni mobili e immobili alla data di stipulazione degli atti di trasferimento. Così si pronuncia la Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza 947 del 4 aprile 2022 (presidente Biancospino, estensore Barbata).

L’Agenzia notificava ad Alfa Spa un avviso con il quale liquidava l’imposta di registro dovuta in relazione ad un decreto di omologa di concordato fallimentare con assuntore emesso dal Tribunale. Tale decreto era stato pronunciato a seguito della proposta formulata dalla società, ai sensi della legge fallimentare, in cui si prevedeva l’assunzione da parte della stessa di tutti i beni mobili e immobili appartenenti a Beta spa, società fallita. L’Ufficio aveva provveduto a liquidare l’imposta principale di registro in misura proporzionale in relazione all’accollo del complessivo fabbisogno concordatario a carico del terzo assuntore in misura del 3% (ex articolo 9 Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986).

Il primo giudice preliminarmente ricorda come la Cassazione (3286/2018) abbia evidenziato le differenze che il concordato con assuntore presenta rispetto ad altre tipologie di concordato e, nello specifico, rispetto alla cessio bonorum: «Quest’ultima tipologia non comporta un immediato trasferimento di bene e diritti, ma si concreta in un mandato a gestirli e liquidarli nell’interesse della massa creditoria, secondo il modello civilistico del mandato ex artt. 1977 ss. c.c. Di contro, l’omologa del concordato con assuntore produce un effetto immediatamente traslativo». Abbracciando il principio affermato dalla Cassazione, la Ctp ha ritenuto necessario, per dirimere la controversia, indirizzare l’indagine al contenuto dell’atto. L’utilizzo nel decreto della locuzione «dispone» anziché «trasferisce» nonché la precisazione nello stesso decreto che «l’effetto traslativo si produrrà con successivo decreto di trasferimento del GD…», conduce la Ctp ad accogliere il ricorso della società e a propendere, nel caso di specie, per l’imposizione in misura fissa «essendo rinviato nel decreto l’effetto traslativo dei beni mobili e immobili dalla procedura alla ricorrente alla data di stipulazione dei citati atti di trasferimento».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©