Controlli e liti

Niente imposta di pubblicità se manca un interesse commerciale per la società

Per l’ordinanza 9696/2022 della Cassazione la pretesa deve essere strettamente correlata al vantaggio immediato e diretto dell’imprenditore rispetto alla risonanza del messaggio pubblicitario

di Federico Gavioli

L’applicazione dell’imposta di pubblicità non può essere a carico del soggetto che non beneficia di un tornaconto commerciale. La Cassazione torna nuovamente sulla corretta applicazione del tributo locale che continua, a distanza di anni , a creare problematiche interpretative sulla corretta interpretazione di chi sia il soggetto passivo del tributo. Neppure i lunghi contenziosi che vedono coinvolte imprese e concessionarie della riscossione degli enti locali, hanno del tutto risolto tali dubbi. Nel caso dell’ordinanza 9696/2022 del 25 marzo 2022, sono state accolte le motivazioni della società ricorrente sulla non debenza del tributo locale.

Il caso

La vicenda vede coinvolta una società distributrice su scala nazionale di autovetture prodotte da una casa francese, che ha impugnato l’avviso di accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2014, in dipendenza dell’esposizione di uno striscione pubblicitario all'interno di un Palazzetto dello Sport; i giudici del merito di secondo grado riformando la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva sostenuto che l’importo era totalmente a carico della società venditrice dei beni reclamizzati , hanno ritenuto che anche la società distributrice fosse obbligata al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità per i mezzi pubblicitari relativi alle autovetture vendute.

Il soggetto passivo

L’attenzione dei giudici di legittimità si focalizza sul concetto di soggetto passivo dell'imposta di pubblicità. La società ricorrente ritiene di non poter essere considerata soggetto passivo d’imposta né in via principale, non avendo la disponibilità dell’impianto pubblicitario, né in via solidale, non vendendo autovetture ai consumatori destinatari del messaggio pubblicitario. Secondo la società ricorrente unici soggetti all’obbligazione tributaria sarebbero, da un lato, la società che ha concesso gli spazi pubblicitari e la società rivenditrice al dettaglio delle autovetture che ha sponsorizzato lo striscione.

Corrisponde al vero , ricordano i giudici di legittimità, che in tema di soggetto passivo dell’imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi dell’articolo 6 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507, accanto a chi dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, tenuto al pagamento in via principale, è solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità; è però anche vero che la responsabilità solidale di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, è collegata alla spesa pubblicitaria da questi sostenuta e sorge soltanto se il messaggio pubblicitario, finalizzato al richiamo dell’attenzione del pubblico sul prodotto o sul servizio, con conseguente potenzialità ad incrementare il risultato positivo di attività commerciali, è effettivamente diffuso, così divenendone l’utilizzatore finale.

La pretesa impositiva

La Cassazione, accogliendo il ricorso della società distributrice, evidenzia che la pretesa impositiva deve essere strettamente correlata al vantaggio immediato e diretto dell’imprenditore beneficiario rispetto alla risonanza del messaggio pubblicitario nella platea dei consumatori destinatari, che sono potenziali acquirenti o utenti dei beni o dei servizi reclamizzati, venendo in rilievo anche la dimensione territoriale dell’offerta imprenditoriale e della diffusione pubblicitaria, che nel caso in esame, non può che non essere individuato nella società venditrice delle autovetture su scala nazionale.

In tale prospettiva, quindi, il distributore su scala nazionale che fornisce autovetture prodotte all’estero ai soli rivenditori al dettaglio, nel caso di insussistenza di un rapporto contrattuale con terzi per la fruizione degli spazi pubblicitari, non può ritrarre alcuna utilità (almeno diretta ed immediata) sul piano commerciale e, quindi, non può subire alcun onere di natura fiscale, dalla pubblicità commissionata dal rivenditore di tali autovetture in ambito locale.

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