Imposte

Bonus per le strutture turistiche: istanza con 29 tra visti e permessi

Entro il 21 febbraio le regole per la piattaforma poi 30 giorni per le domande

Adempimenti onerosi in tempi non ancora noti ma prevedibilmente molto brevi per le imprese turistiche interessate a beneficiare del contributo a fondo perduto e del credito d’imposta previsti, anche cumulativamente, dall’articolo 1 del Dl 152/2021, il cosiddetto decreto Pnrr. L’agevolazione può contare su un periodo di tempo piuttosto lungo (fino al 2024), ma a preoccupare sono le modalità troppo brevi di presentazione dell’istanza telematica perché le aziende dovranno essere già pronte a fine febbraio, al momento del presumibile avvio della piattaforma, altrimenti iscriversi in ritardo equivarrebbe a perdere ogni possibilità di accesso al beneficio (si veda «Il Sole 24 Ore» del 28 dicembre).

La platea

La misura si rivolge a imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica in base alla legge 96/2006 e norme regionali, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici, inclusi parchi acquatici e faunistici, e prevede un credito di imposta nella misura dell’80% delle spese ammissibili e/o un contributo a fondo perduto fino al 50% e/o un finanziamento a tasso agevolato. La dote complessiva è di 500 milioni.

Interventi agevolati ed esclusi

Le spese devono essere sostenute per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in attuazione della misura 4.2.1 del Pnrr. Con l’avviso pubblico del 23 dicembre 2021, il ministero del Turismo ha definito le modalità applicative, i requisiti, gli interventi e le spese ammissibili per usufruire degli incentivi.

Agevolabili, tra gli altri, gli interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica, quelli per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per la digitalizzazione (si veda la la tabella). Stando all’articolo 4 dell’avviso pubblico paiono non rientrare però gli impianti fotovoltaici. Lo fa rilevare il presidente di Assomarinas Confindustria, l’associazione italiana porti turistici, Roberto Perocchio. È il riferimento ad una disciplina normativa precedente (il comma 344 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) che escludeva tali interventi a rendere necessario un chiarimento. Così come si necessita di chiarimenti anche sul fronte dei tempi di erogazione del beneficio.

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Piattaforma a fine febbraio

Gli incentivi sono erogati secondo l’ordine cronologico delle domande fino a esaurimento delle risorse stanziate e l’avviso pubblico del 23 dicembre prevede che le imprese interessate presentino domanda attraverso la piattaforma online sul sito stesso. Le modalità di accesso saranno definite con pubblica comunicazione entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso e quindi entro il 21 febbraio 2022.

L’istanza va presentata poi entro i 30 giorni successivi all’apertura della piattaforma, che se sarà subito operativa accelererà i tempi di presentazione a fine marzo. Dovrà essere allegata tutta la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell’elenco alle sezioni di cui all’allegato I dell’avviso.

I documenti da presentare

Si tratta in tutto di 29 documenti divisi in tre sezioni. Se i primi nove della sezione anagrafica sono relativi a dati del richiedente e al suo rappresentate legale, più complessi sono i sette della sezione interventi, tra cui la descrizione dettagliata del progetto che si intende realizzare e le autorizzazioni necessarie Dia, Scia, Cila o Cilas.

A chiudere ci sono poi i 13 documenti relativi all’ultima sezione che comprendono « l’asserverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la coerenza delle date indicate per inizio e conclusione lavori e la certificazione di compatibilità e rispetto del regolamento Ue 2020/852 da parte di certificatori indipendenti». Stretti infine i tempi di realizzazione: i lavori devono iniziare entro sei mesi dalla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari e terminare entro 24 mesi dalla stessa data. Possibile una proroga ma il “cantiere” deve essere chiuso non oltre il 31 dicembre 2024.

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