Controlli e liti

Atto da emettere dopo 60 giorni anche in caso di accesso allo studio del commercialista

Per la Cassazione, che ribalta il primo grado, se le scritture contabili sono conservate presso lo studio del consulente questo viene assimilato alla sede dell’impresa

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Il termine dei 60 giorni prima dell’emissione dell’atto impositivo deve essere osservato anche se l’accesso per l’acquisizione della documentazione da controllare sia avvenuto soltanto presso lo studio del commercialista detentore delle scritture contabili.

A fornire questo interessante principio è la Corte di Cassazione con la sentenza nr. 10352 depositata il 31 marzo.

L’ufficio contestava varie irregolarità fiscali e rettificava maggiori imposte ad una ditta individuale a seguito di richiesta di esibizione della documentazione fiscale formulata nei confronti del proprio commercialista depositario delle scritture contabili.

Sin dal ricorso introduttivo il contribuente eccepiva, tra gli altri motivi, la nullità dell’atto per inosservanza del termine dei 60 giorni dalla data di acquisizione dei documenti presso il consulente e l’emissione dell’avviso di accertamento.

La Ctr, sul punto riteneva legittimo l’operato dell’amministrazione finanziaria in quanto la garanzia del rispetto dei 60 giorni (articolo 12 comma 7 legge 212/2000), per l’emissione dell’avviso di accertamento, concerne il verbale relativo a operazioni di verifica. Nella specie, invece, si trattava di un verbale limitato a una nota di riscontro di richiesta di esibizione di atti e documenti prodromici all’attività di verifica.

Di diverso avviso, invece la Cassazione, che ha ritenuto illegittimo l’atto impositivo. Secondo la Suprema Corte l’accesso era avvenuto pacificamente prima dei sessanta giorni previsti dalla legge 212/2000 presso il professionista tenutario delle scritture contabili. Tale accesso, deve essere pacificamente equiparabile, ai fini dell’applicazione delle garanzie procedimentali di cui al citato articolo 12 della legge 212/2000, all’accesso presso la sede dell’impresa.

Ed infatti l’accesso presso il consulente, detentore delle scritture contabili, non richiede particolari formalità ed è anche sanzionata la mancata indicazione del detentore delle scritture contabili. La ratio della norma è proprio di consentire l’accesso alle scritture contabili anche al di fuori della sede aziendale presso i locali del consulente senza particolari formalità in quanto questi è un mandatario del contribuente ed è posto a carico del contribuente stesso un onere di collaborazione con l’ente verificatore.

Ancora la sentenza sottolinea che, in via generale, la sede effettiva dell’impresa è normalmente individuata con il luogo di svolgimento dell’attività amministrativa ed è scuramente tale la tenuta delle scritture contabili.

Questa sostanziale assimilazione - tra sede dell’impresa e locali del consulente detentore delle scritture contabili - comporta che la ripetuta garanzia dei 60 giorni, da osservarsi sia in presenza di un accesso “istantaneo”, sia di una verifica, riguardi anche l’ipotesi di semplice accesso presso il commercialista per la richiesta dei documenti del contribuente da controllare.

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