Industria 4.0, nel modello Redditi va indicato il codice 3L anche se il credito è ridotto
Il credito in misura piena può essere utilizzato solo dopo l’avvenuta interconnessione, ma in dichiarazione va comunque indicato che si tratta di un credito d’imposta per Industria 4.0
Al paragrafo 5.4 (ritardo nell'interconnessione) della circolare 9/E/2021 viene precisato che, in continuità con la disciplina dell’iperammortamento e del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotto dalla legge di Bilancio 2020, anche il comma 1059 della legge di Bilancio 2021 ammette, in caso di disallineamento temporale tra l’entrata in funzione del bene “Industria 4.0” e la sua interconnessione, la fruizione del credito d'imposta “in misura ridotta” dall’anno di entrata in funzione del bene, ovverosia nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari” (10% e 6%, commi 1054 e 1055, legge di Bilancio 2021), rinviando la fruizione del credito d’imposta “in misura piena” (commi da 1056 a 1058) a partire dall’anno dell’avvenuta interconnessione. Sulla base di quanto precede, si ritiene che la fruizione in forma ridotta del credito spettante sia comunque concessa a beni con caratteristiche “Industria 4.0”. Pertanto, dovrà essere utilizzato il codice 3L, come illustrato nelle istruzioni al modello Redditi 2021, indicando l’ammontare del credito in misura ridotta.
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