Imposte

Società benefit, per il tax credit analisi di inerenza sui costi sostenuti

Si applica il principio di sussidiarietà sulle spese sostenute per la trasformazione o la costituzione, agevolate con un credito d’imposta del 50 per cento

Con specifico riferimento al trattamento fiscale dei costi sostenuti per il passaggio a società benefit, la normativa offriva un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione, con un massimale di 10mila euro, per le spese sostenute per la costituzione o trasformazione a decorrere dal 19 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Erano comprese quelle notarili e di iscrizione nel registro delle imprese, nonché quelle relative all’assistenza professionale e la consulenza direttamente destinate alla costituzione o trasformazione in società benefit.

L’inerenza delle spese agevolate

Ad oggi coloro che non sono elencati nel decreto direttoriale nel 27 luglio 2022 - che comprende i soggetti ammessi alle agevolazioni - devono effettuare un’analisi volta a identificare l’inerenza o meno di tali costi sostenuti per la trasformazione o costituzione di società benefit. Pertanto, in assenza di specifiche disposizioni fiscali sul tema, dovrebbe ritenersi che i costi sostenuti per il passaggio siano, in linea di principio, ascrivibili a quelli volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune indicate nell’oggetto sociale e che pertanto non rappresentino particolari profili di rischio in relazione al principio di inerenza.

Il principio di sussidiarietà

Per supportare la deducibilità dei costi sostenuti per il passaggio o la costituzione di una società benefit, si rileva che la connessione tra pubblico e privato nella realizzazione delle finalità di carattere collettivo trova un espressa previsione costituzionale nel principio di sussidiarietà di cui l’articolo 118, comma 4. In tale prospettiva, la società benefit assume un ruolo sociale quale strumento in risposta ai bisogni della collettività, e non solo con il fine unico di massimizzazione dei profitti, ma anche strumento di risposta a bisogni nuovi o latenti della collettività.

Conseguentemente, assunto che le società benefit dovrebbero diventare parte attiva nel perseguimento dell’interesse interesse generale, si ritiene applicabile la tutela prevista dal principio di sussidiarietà. Pertanto potranno dedursi ai fini delle imposte dirette i costi sostenuti per il passaggio a società benefit, in quanto questi sono la base per svolgere le attività volte al beneficio comune, da includersi nello stesso oggetto sociale della neo-costituita o trasformata attività.

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