Controlli e liti

Stop antifrodi alla cessione multipla dei crediti fiscali

Il decreto arriva dopo molti interventi che hanno progressivamente intensificato i controlli sui bonus

di Chiara Todini

Secondo le disposizioni del decreto Rilancio, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, nei confronti del beneficiario della detrazione, maggiorata degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e della sanzione per omesso o tardivo versamento.

Nel caso di concorso nella violazione, il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario del credito rispondono solidalmente (con il beneficiario della detrazione): della sanzione e della detrazione illegittimamente operata e dei relativi interessi.

Al di fuori dell’ipotesi di concorso, i fornitori e cessionari rispondono, dunque, «solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto» (così il provvedimento di attuazione del direttore dell’agenzia delle Entrate del 8 agosto 2020, punto 7).

Proprio la possibilità di fruire dell’agevolazione mediante uno sconto in fattura o tramite la cessione del relativo credito, non solo a banche e intermediari finanziari, bensì anche a soggetti privati senza obblighi di vigilanza, ha sin da subito destato preoccupazioni connesse al possibile abuso della misura e al suo utilizzo per celare operazioni fraudolente o per immettere sul mercato di capitali di provenienza illecita.

Le note dell’Uif

Per questo, nel corso del 2020 e del 2021, Banca d’Italia ha reso pubbliche le note dell’Unità di informazione finanziaria (Uif), con le quali:

i) ha aggiornato gli schemi rappresentativi di comportamenti fraudolenti e ha posto in capo ai soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette controlli più stringenti;

ii) ha segnalato i rischi connessi con la cessione generalizzata dei crediti generati dalla realizzazione degli interventi che danno diritto al superbonus.

Le banche e gli intermediari finanziari hanno pertanto applicato criteri sempre più severi e prudenziali nella valutazione dei crediti acquistabili, alla luce degli indici di natura oggettiva e soggettiva suggeriti dalla stessa Unità, per minimizzare il rischio di arrivare alla monetizzazione di crediti inesistenti.

Il decreto Anti-frodi

Alla fine del 2021 è intervenuto anche il legislatore che, con il Dl 157/2021 (il decreto Anti-frodi, poi abrogato e trasfuso nella legge di Bilancio per il 2022), ha introdotto nuovi oneri documentali per le imprese e i beneficiari anche in relazione ai “bonus minori”, ha attribuito maggiori poteri di controllo preventivo all’agenzia delle Entrate e ha imposto ai cessionari un dovere di astensione dall’acquisto di crediti potenzialmente sospetti.

Già in seguito a questo intervento, il mercato delle cessioni ha subito un forte rallentamento, dettato dal timore dei cessionari di venire, ancorché inconsapevolmente, in contatto con operazioni fraudolente.

Il decreto Sostegni ter

Infine, con il Dl 4/2022 (Il decreto Sostegni ter) il mercato dei crediti fiscali sembra aver subito (in assenza di correttivi, sollecitati da più parti) una definitiva battuta d’arresto. Ed infatti, con l’articolo 28 del decreto, in vigore dal 27 gennaio 2022, è stato modificato l’articolo 121 del Dl Rilancio, introducendo un generalizzato divieto di cessione multipla dei crediti.

Più precisamente, è previsto che il credito di imposta maturato dai fornitori che hanno effettuato l’intervento (in virtù del meccanismo dello sconto in fattura) potrà essere da questi ceduto ad «altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione».

Allo stesso modo, è previsto che anche il credito di imposta, maturato dai soggetti che sostengono le spese dell’intervento, possa essere ceduto ad «altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione».

In altre parole, il credito di imposta presente sul cassetto fiscale dell’impresa che ha effettuato l’intervento potrà essere da questa ceduto una sola volta. Il cessionario, sia esso una banca, un intermediario finanziario e un altro soggetto, potrà quindi acquistare liberamente il credito ma non potrà a sua volta rivenderlo a terzi. Si pone dunque fine alla circolazione su vasta scala di quello che da molti è stata definita moneta fiscale.

Il tema centrale di questa novità legislativa risiede proprio nel freno che ha innescato nel mercato dei crediti di imposta, concreta “spinta propulsiva” degli incentivi fiscali connessi alla riqualificazione energetica; una brusca frenata che preoccupa tutti i soggetti della filiera e soprattutto, rischia di arrestare anche le imprese che si sono già impegnate con uomini, mezzi e capitali in numerosi cantieri su tutto il territorio

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