Adempimenti

Dall’usufrutto ai bitcoin i beni esteri nel quadro RW

Lo scambio d'informazioni impone un’indicazione puntuale dei diversi asset. L'obbligo ricade su tutti coloro che possono generare redditi, anche i delegati

di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo

I sistemi di tracciabilità e controllo dei patrimoni detenuti oltreconfine sono notevolemente migliorati negli ultimi anni. Lo confermano l’attenzione alla lotta all’evasione, rinnovata dalla guardia di Finanza con la circolare n. 18399 del 2 luglio scorso, e il rafforzamento delle attività di compliance condotte dell’agenzia delle Entrate. Assume così un ruolo centrale il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi, visto il pesante regime sanzionatorio applicabile in caso di errori e omissioni.

L’ESEMPIO

Il monitoraggio fiscale
Sono soggetti alla disciplina sul monitoraggio fiscale (articolo 4, Dl 167/90), mediante la compilazione del quadro RW del modello Redditi, le persone fisiche, le società semplici ed enti equiparati e gli enti non commerciali, tra cui anche i trust, residenti fiscalmente in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, senza l’intervento di un intermediario residente.
La consistenza delle attività e degli investimenti detenuti nel periodo d’imposta va dichiarata anche in caso di totale disinvestimento in corso d’anno (ad esempio, un conto corrente chiuso nel corso del 2020), in presenza di attività possedute per interposta persona (circolari 85 e 99 del 2001) e dalle persone fisiche che, seppur non possessori diretti, siano «titolari effettivi» delle attività o investimenti esteri ai sensi del Dlgs 231/2007. A queste si aggiungono le attività patrimoniali in cassette di sicurezza all’estero.
Cointestazioni e deleghe

Oltre ai titolari, secondo la circolare 45/E/2010 sono tenuti agli obblighi di monitoraggio anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione, compresi i soggetti delegati a operare sui conti esteri. In questi casi, nel quadro RW dovrà essere indicata l’intera somma depositata sul conto e la relativa percentuale di possesso, prestando attenzione alla barratura della colonna 20 qualora vi sia solo l’obbligo di monitoraggio. Nessun obbligo è invece posto in capo agli amministratori di società con delega a operare su conti esteri per conto dell’impresa intestataria in forza di un potere di firma (risoluzione 53/E del 2019).
Qualora, invece, sui beni detenuti all’estero sussistano più diritti reali, la compilazione del quadro RW è posta in capo a tutti i soggetti. Ad esempio nel caso di nudo proprietario e usufruttuario, tenuti entrambi all’adempimento in quanto potenzialmente possono generare tutti e due redditi di fonte estera.
Valori rilevanti ai fini RW

Il valore da indicare corrisponde a quello rilevante ai fini Ivafe per i prodotti finanziari e ai fini Ivie per gli immobili, anche se non dovuta. I valori in valuta estera devono essere convertiti in euro al cambio medio del mese di riferimento (quello di fine anno in caso di detenzione continuativa o quello del mese di cessione/acquisto) indicato nei provvedimenti emanati dal direttore delle Entrate.
In presenza di portafogli finanziari esteri con movimentazioni significative nel corso dell’anno, la compilazione può rivelarsi laboriosa. In caso di cessione di titoli della medesima categoria, acquistati a prezzi e in tempi diversi, al fine di stabilire il valore rilevante è necessario utilizzare il criterio “Lifo”, considerando ceduti per primi i titoli acquisiti in data più recente. Si può fare riferimento ai prospetti predisposti dagli istituti finanziari esteri, previa opportuna verifica.
Infine, i beni detenuti all’estero vanno indicati al lordo dell’eventuale finanziamento contratto per l’acquisto. Ad esempio, il valore degli immobili dovrà essere indicato senza tener conto del relativo mutuo (circolare n. 45 del 2010).
Bitcoin e criptovalute

Considerata la crescente diffusione, l’Agenzia (interpello Dre Lombardia 956-39/2018) ha chiarito che anche gli investimenti in criptovalute devono essere indicati in RW. In questo senso, le istruzioni al modello Redditi prevedono l’utilizzo del codice 14 nella colonna 3, che include anche le «valute virtuali». Andrà indicato il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre utilizzando il cambio della piattaforma attraverso la quale è avvenuta la transazione. Si ricorda che sulle valute virtuali l’Ivafe non è comunque dovuta.

Asset da monitorare
Attività patrimoniali estere immobili
O
Opere d’arte, preziosi, mobili e oggetti di antiquariato

O
Altri beni mobili detenuti e/o iscritti in pubblici registri

O
Beni immateriali (marchi, brevetti)

Attività finanziarie estere

OContratti finanziari con controparti estere (finanziamenti, pronti contro termine, polizze assicurative)

O
Partecipazioni in soggetti non residenti (società estere, trust, fondazioni), obbligazioni, titoli pubblici italiani emessi all'estero, valute estere, conti e depositi

O
Derivati e altri rapporti finanziari esteri

O
Metalli preziosi o monete

O
Stock option su titoli esteri

O
Bitcoin e criptovalute

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